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Articolo 1648 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Casi fortuiti ordinari

Dispositivo dell'art. 1648 Codice Civile

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico [1637], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [1654](1).

Note

(1) Tale articolo si ritiene abrogato ai sensi dell'articolo 11, L. 12 giugno 1962, n. 567, che sancisce la nullità (1418 ss. c.c.) di tutti i patti che accollino all'affittuario coltivatore diretto i rischi derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari (v. 1637 c.c.) che determinino perimento dei frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

Ratio Legis

Il legislatore concede al giudice un potere di riequilibrio della posizione delle parti nel caso in cui, nei contratti commutativi (v. 1469 c.c.), si sia determinato uno squilibrio a causa di casi fortuiti ordinari il cui rischio sia stato assunto dall'affittuario. Tuttavia, proprio perchè quest'ultimo si è accollato il rischio, il riequilibrio è limitato alla possibilità di rateizzare il pagamento dell'affitto mentre è escluso che il fitto possa essere diminuito, pena la vanificazione del patto di accollo del rischio. Il conduttore stesso, peraltro, di solito stipula un contratto di assicurazione (1882 c.c.) a copertura del rischio.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1648 Codice Civile

Cass. civ. n. 1941/1969

L'art. 1648 c.c. regola le sole modalitā di pagamento del canone, attribuendo in proposito al giudice una facoltā discrezionale, ma non prevede alcuna deroga alla scadenza del pagamento e non influisce, quindi sulla sussistenza dell'inadempimento.

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