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Articolo 1623 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

Dispositivo dell'art. 1623 Codice Civile

Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa(1) o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva(2), il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio(3), può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto [1467].

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa(1) o del provvedimento dell'autorità.

Note

(1) Gli incisi "di una norma corporativa" e "della norma corporativa" devono ritenersi abrogati ai sensi del D. lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369, che ha soppresso l'ordinamento corporativo, e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.
(2) Si tratta delle leggi e dei provvedimenti dell'autorità che, nell'interesse generale della produzione, vincolano la produttività della cosa, ponendosi in contrasto con gli interessi dell'affittuario, ovvero aggravano quella del locatore, ad esempio imponendogli l'obbligo di contrarre, almeno in via di preferenza, con un dato soggetto ovvero imponendo una proroga alla durata della stipula.
(3) In ciò si esprime l'alterazione del sinallagma: una parte ottiene un vantaggio e l'altra subisce un danno. Ne deriva che la norma non si applica ai contratti aleatori (v. 1469 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a mantenere inalterato l'equilibrio della stipula nei contratti commutativi (v. 1469 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1623 Codice Civile

Modificazioni notevoli sopravvenute nel rapporto contrattuale

L'articolo in esame trova applicazione quando le modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale siano conseguenze di una disposizione di legge, o di un provvedimento dell'autorità e la disposizione di legge o il provvedimento nulla dispongono al riguardo.
Questa norma, sia per ragioni permanenti che contingenti può incidere nei rapporti contrattuali (si pensi alle norme speciali per il conferimento agli ammassi previste dal capoverso dell'art. 837 del codice). Provvedimento dell'autorità può essere quello della requisizione (art. 835 cod. civ.), quello che sottopone a particolari vincoli ed obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali ed agricole (art. 836 cod. civ.). In questi casi il rapporto contrattuale risulta modificato in modo che le parti non avrebbero stipulato il contratto se tale modificazione fosse stata prevista.

La modifica del rapporto deve essere notevole, cioè tale da generare nelle parti rispettivamente una perdita e un vantaggio. Non basta una perdita qualsiasi da una parte o un vantaggio qualsiasi dall'altra: occorre che la perdita di un contraente sia accompagnata dal vantaggio dell'altro. Se al vantaggio dell'uno non si accompagni la perdita dell'altro e viceversa, uno dei contraenti subira un danno o un vantaggio, senza che ciò abbia ripercussione sul rapporto contrattuale.
L'aumento o la diminuzione potrà essere richiesto al giudice e le parti potranno anche invocare eventualmente lo scioglimento. Il giudice valuterà le circostanze e, prima di pronunciare lo scioglimento, considererà l'interesse delle parti, sempre avuto presente l'interesse superiore della produzione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1623 Codice Civile

Cass. civ. n. 5122/2018

In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l'originaria previsione negoziale, ai sensi dell'art. 1623 c.c., č legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non potendo essere disposta l'applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.

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