Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 5122 del 5 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contratto di affitto (nella specie, di azienda), il riequilibrio del piano contrattuale in conseguenza di un provvedimento autoritativo che abbia alterato l'originaria previsione negoziale, ai sensi dell'art. 1623 c.c., č legittimamente disposto dal giudice su richiesta della parte che risenta della perdita, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non potendo essere disposta l'applicazione retroattiva del rimedio in forza di un accertamento giudiziale ufficioso.

(massima n. 2)

In tema di arbitrato, il dispositivo di un lodo che per la determinazione del "quantum debeatur" rinvii alla motivazione, la quale, a sua volta, rinvii ad un accordo non depositato in atti ma ricavabile in forza di una tabella contenuta in una memoria di parte depositata nel corso del procedimento arbitrale ed avente portata confessoria, deve considerarsi esistente, sia sul piano formale che su quello sostanziale, ove i giudici abbiano accertato la ricavabilitā del "quantum debeatur" sulla base di calcoli matematici di tipo proporzionalistico (nella specie, possibili "ex post" sulla base dell'applicazione di percentuali di pagamento delle "royalties"), anche se la tabella non sia stata sottoscritta dagli arbitri né formalmente inserita nel lodo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/01/2014).

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