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Articolo 1562 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pagamento del prezzo

Dispositivo dell'art. 1562 Codice Civile

Nella somministrazione a carattere periodico(1) il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse(2).

Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso(3).

Note

(1) La somministrazione è tale se tra le singole prestazioni intercorre un lasso di tempo (v. 1559 c.c.).
(2) Le parti, peraltro, possono prevedere tempi di pagamento diversi.
(3) Si pensi, ad esempio, alle bollette del gas o dell'energia elettrica.

Ratio Legis

Se la somministrazione è periodica ciacsuna prestazione è autonoma (v. 1561 c.c.) mentre se è continuativa è necessario che siano fissate delle scadenze per il pagamento del prezzo.

Spiegazione dell'art. 1562 Codice Civile

Tempo e luogo del pagamento

Quanto al tempo del pagamento, libere sono parimenti le parti di determinarlo e di regolarlo secondo la spinta dei loro particolari interessi.
La legge interviene solo per fissare dei criteri di massima, da valere in caso di silenzio del contratto, o per integrarne od interpretarne le clausole quando siano al riguardo incomplete od oscure.

Ed allora l'art. 1562 distingue razionalmente fra somministrazioni periodiche e continuative, prescrivendo per le prime — nelle quali le somministrazioni devono eseguirsi ad intervalli spesso notevoli di tempo, onde più accentuata vi si manifesta l'analogia con tante singole vendite —che il prezzo debba essere corrisposto all'atto delle singole prestazioni ed in proporzione di ciascuna di esse; e per le seconde che il prezzo venga pagato secondo le scadenze d'uso, che sogliono appunto essere mensili, settimanali ecc., a seconda della natura delle prestazioni.
In occasione del pagamento, poi, quando la somministrazione continuativa (per consumo) sia lasciata ad libitum, conforme al bisogno del somministrato, si procede alla misurazione del consumato, e su questa si ragguaglia il quantum del prezzo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1562 Codice Civile

Cass. civ. n. 23699/2016

In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).

Cass. civ. n. 13193/2011

In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.

Cass. civ. n. 10285/2002

Con riguardo al contratto di somministrazione (nella specie, di energia elettrica), l'errore di fatturazione nel quale sia in corso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendo non alla formazione del consenso ma all'esecuzione del contratto, non ne comporta l'annullabilità, incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore, al quale è, pertanto, consentito di rettificare la richiesta divergente dai dati reali e di pretendere la parte del corrispettivo non percepita e non soltanto un indennizzo nei limiti dell'ingiustificato arricchimento del destinatario della somministrazione.

Cass. civ. n. 862/2000

L'errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall'ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati.

Cass. civ. n. 6502/1998

L'obbligo dell'avente diritto alla somministrazione di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni ricevute, non viene meno, trattandosi dell'approvvigionamento di acqua in favore di un immobile, per la circostanza che durante un certo periodo di tempo il somministrato non abbia avuto (nel caso, a seguito di requisizione in uso) il libero godimento dell'immobile approvvigionato.

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