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Articolo 1561 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Determinazione del prezzo

Dispositivo dell'art. 1561 Codice Civile

Nella somministrazione a carattere periodico(1), se il prezzo deve essere determinato secondo le norme dell'articolo 1474(2), si ha riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni e al luogo in cui queste devono essere eseguite(3).

Note

(1) La somministrazione è tale se tra le singole consegne intercorre un lasso di tempo (v. 1559 c.c.).
(2) L'art. 1474 del c.c. è una norma supplettiva che opera se le parti non hanno fissato il prezzo concordemente.
(3) Se la somministrazione ha ad oggetto non la consegna di un bene ma la fornitura di un servizio, il prezzo si determina ai sensi dell'art. 1657 del c.c..

Ratio Legis

Nel caso di somministrazione periodica, ciascuna prestazione è a sè stante e, quindi, il prezzo di ognuna dipende dal singolo tempo e luogo di adempimento.

Spiegazione dell'art. 1561 Codice Civile

Determinazione del prezzo

Trattandosi di un contratto che deve svolgersi per tutto un ciclo, in relazione al quale il somministrando vuole coprirsi dall'alea inerente all'approvvigionamento della merce ed alla variabilità del mercato, la misura suole stabilirsi preventivamente in modo uniforme, tariffario, da valere per tutto il periodo contrattuale o per dato tempo. E talvolta il prezzo vien fissato globalmente, con riferimento al complesso delle prestazioni che integrano il fabbisogno giornaliero o periodico del somministrando, o con riferimento (globale) ad altri elementi.

L'uniformità prestabilita del prezzo è normale soprattutto nelle somministrazioni continuative, nelle quali sarebbe difficile, e di intralcio allo svolgimento delle prestazioni, lo stabilire giorno per giorno, o anche a scadenze, la misura del prezzo. E anche più necessaria è questa uniformità nelle somministrazioni (generalmente continuative) per consumo, nelle quali, restando le cose a disposizione del somministrato, questi deve potersene servire in qualunque momento conforme a prezzi prestabiliti, come in accettazione (od esecuzione) di un' offerta (obiettiva) che a suo tempo gli sia stata fatta dal somministrante.
Tuttavia le parti possono regolarsi in proposito con assoluta autonomia, come pure a riguardo delle modalità del pagamento, delle eventuali anticipazioni, delle garanzie.
In relazione appunto a questa autonomia, l'articolo in esame prevede il caso che nelle somministrazioni a carattere periodico il prezzo possa essere lasciato indeterminato, per cui debba - in applicazione analogica a quanto disposto per la compravendita - farsi ricorso alle presunzioni indicate nell'art. 1474 e ai criteri ivi fissati per determinarlo (prezzo normalmente praticato dal venditore, prezzo di borsa, giusto prezzo). E in tal caso, poiché le prestazioni possono avvenire a distanza di tempo l'una dall'altra, mentre i detti criteri per relationem possono variare, si precisa che debbasi man mano far riferimento al tempo ed al luogo delle singole prestazioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1561 Codice Civile

Cass. civ. n. 10503/2006

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente, o la sommministrazione di beni a carattere periodico ai sensi — rispettivamente — degli articoli 1474 e 1561 c.c., la mancata determinazione espressa del prezzo non ne importa la nullità, giacché si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore, che, se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, si desume — salvo patto contrario — dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna o da quelli della piazza più vicina (per la compravendita) ovvero dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni (per la somministrazione). (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha escluso la nullità del contratto avente ad oggetto merce il cui prezzo era stato determinato dal giudice di merito mediante C.T.U., avuto riguardo ai prezzi ricavabili dalle fatture facenti espresso riferimento agli articoli messi in vendita).

Cass. civ. n. 862/2000

L'errore di calcolo presente nella bolletta e relativo al prezzo della prestazione fornita, non è di natura negoziale, in quanto attiene ad un mero atto giuridico, e pertanto non deve essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della medesima per poter essere corretto dall'ente somministrante, se i dati veri ed effettivi divergono da quelli dichiarati.

Cass. civ. n. 7841/1986

In tema di somministrazione a carattere periodico, la disposizione dell'art. 1561 c.c. — secondo cui, per la determinazione del prezzo, deve aversi riguardo «al tempo della scadenza delle singole prestazioni» — con riguardo all'ipotesi di contratto di somministrazione avente per oggetto prodotti sottoposti a prezzi amministrati, comporta la necessità di far riferimento al prezzo stabilito per atto della pubblica amministrazione all'epoca di ogni scadenza. E a nulla rileva che in tal modo, nel caso di detta ed accertata inadempienza del debitore della prestazione, possa aversi un'alterazione dell'equilibrio degli interessi raggiunto dalle parti, poiché ciò attiene alle conseguenze del mancato esatto adempimento le quali devono essere risentite dal debitore inadempiente e non valgono a paralizzare una domanda di adempimento legittimamente proposta.

Cass. civ. n. 3511/1977

Nella somministrazione, il rinvio che l'art. 1561 c.c. fa all'art. 1474 dello stesso codice ha carattere integrativo della pattuizione, e non sostitutivo della volontà dei contraenti, dettando criteri particolari di applicazione della disciplina della vendita nel contratto di durata, relativamente alla determinazione del prezzo, quando questo non sia stato determinato in via convenzionale. In difetto di una esplicita clausola di revisione periodica, pertanto, l'adeguamento, secondo listino, del prezzo della somministrazione non è consentito, in quanto estraneo al contratto.

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