Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6502 del 3 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo dell'avente diritto alla somministrazione di corrispondere il corrispettivo delle prestazioni ricevute, non viene meno, trattandosi dell'approvvigionamento di acqua in favore di un immobile, per la circostanza che durante un certo periodo di tempo il somministrato non abbia avuto (nel caso, a seguito di requisizione in uso) il libero godimento dell'immobile approvvigionato.

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