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Articolo 1739 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Obblighi dello spedizioniere

Dispositivo dell'art. 1739 Codice Civile

Lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante(1)(2).

Lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante(3).

[I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario(4).]

Note

(1) Dalla formulazione della norma si deduce che l'obbligo di concludere il contratto di trasporto che incombe sullo spedizioniere non deve essere inteso in senso "sterile", cioè come semplice scelta di un vettore, ma deve essere analitico, in quanto questi deve ricercare un vettore che adoperi la via, il mezzo e la modalità di spostamento delle cose più idonee.
(2) In particolare, lo spedizioniere è soggetto ai limiti che l'art. 1711 c.c. pone a carico del mandatario. Egli, inoltre, deve adoperare la prescritta diligenza anche nell'adempiere alle obbligazioni accessorie alla spedizione (1737 c.c.), quale ad esempio quella di custodire della merce da spedire (1768 c.c.).
(3) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 30-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
(4) Ad esempio, le tariffe agevolate o gli sconti cui lo spedizioniere ha diritto a causa della propria attività.

Ratio Legis

La norma è espressione del generale principio per cui il debitore deve adempiere l'obbligazione con la diligenza ordinaria (1176 c.c.). L'assicurazione delle cose spedite, pur potendo essere considerata accessoria alla spedizione (v. 1737 c.c.), è comunque eccedente l'ordinaria amministrazione del bene, pertanto non grava automaticamente sullo spedizioniere.

Spiegazione dell'art. 1739 Codice Civile

Gli obblighi dello spedizioniere

Le norme che regolano gli obblighi del mandatario sono applicabili anche allo spedizioniere. L'art. 1739 precisa in relazione all'oggetto del rapporto che lo spedizioniere pur essendo libero nel concludere il contratto deve seguire le istruzioni del mittente.
Qualora non abbia avuto istruzioni deve, conformemente all'obbligo che incombe a ogni mandatario, operare secondo il migliore interesse del mittente.


L'assicurazione delle cose spedite

Come si è detto a proposito dell'art. 1737, lo spedizioniere compie anche le operazioni accessorie alla conclusione del contratto di trasporto, stipulando ove occorra altri contratti attinenti al primo. Non ha però l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, a meno che non ne riceva l'ordine dal committente. La legge non considera l'assicurazione come necessaria per la spedizione.

Qualora il committente richieda che le cose siano assicurate ma non indichi l'assicuratore né i rischi, lo spedizioniere può scegliere liberamente l'impresa, assicurando quei rischi che sono di uso, con riguardo alla natura delle cose da trasportare e secondo il miglior interesse del committente, anche per quanto riflette le condizioni del contratto di assicurazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1739 Codice Civile

Cass. civ. n. 14646/2014

Sebbene lo spedizioniere doganale, di cui all'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 43, si differenzi dalla figura disciplinata all'art. 1737 cod. civ., avendo diretta rappresentanza in dogana del proprietario della merce, al contratto di spedizione doganale si applica comunque l'art. 1739, terzo comma, cod. civ., secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente. Ne deriva che legittimato alla ripetizione dei corrispettivi indebitamente versati per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori circuito doganale non è lo spedizioniere doganale ma l'operatore commerciale rappresentato, cui è legalmente riferibile il pagamento.

Cass. civ. n. 16625/2008

In tema di contratto di spedizione, ai sensi dell'ari. 1739 c.c., lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest'ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà.

Cass. civ. n. 1312/2005

Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave) deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l'idoneità a quel determinato carico.

Cass. civ. n. 3650/2004

Lo spedizioniere doganale, che secondo le regole del mandato è tenuto ad eseguire l'incarico conferitogli con la diligenza del buon padre di famiglia nell'interesse del committente, ha l'obbligo di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite dal committente, e deve informarlo dei fatti sopravvenuti che potrebbero indurlo a modificare le istruzioni stesse, incluse le prassi e le interpretazioni degli uffici doganali; se, a seguito di fatti sopravvenuti, omette di informare il committente in ordine ad essi, ed opera discostandosi dalle istruzioni ricevute, risponde dei danni che quest'ultimo subisce tutto ciò salvo che sia mancata la possibilità di informarlo, e rimanendo irrilevante che l'atto compiuto sia idoneo a realizzare l'interesse del committente.

Cass. civ. n. 9697/2003

In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà. Ne deriva che, avendo il committente l'obbligo di anticipazione delle spese, deve escludersi che la consegna allo spedizioniere di denaro e, a maggior ragione, di assegni equivalga di per sé ad impartirgli l'istruzione di pagare i diritti doganali in contanti, precludendogli la facoltà di avvalersi o di consentire che altri si avvalga del sistema del pagamento differito.

Cass. civ. n. 16069/2002

Lo spedizioniere che, in violazione dell'incarico ricevuto dal mandante, non cura che la consegna delle merci al destinatario avvenga previo rilascio di garanzia bancaria, è responsabile nei confronti del mandante nel caso di mancato pagamento della merce, incombendo su quest'ultimo l'onere di dimostrare che lo spedizioniere non si è attenuto alle istruzioni ricevute e sullo spedizioniere l'onere di provare che il mandante ha incassato dal destinatario il prezzo della merce.

Cass. civ. n. 5881/1982

La regola direttiva sugli obblighi e la diligenza dello spedizioniere (ex art. 1739 c.c.) in ordine alla scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto, non osta ad una qualificazione giuridica diversa da quella del contratto di spedizione pura quando, per le caratteristiche di un trasporto combinato, marittimo e terrestre, da compiersi con più mezzi e diversi tratti, l'espressa clausola di conferimento, nei bordereaux, di un amplissimo potere discrezionale di scelta assuma, nel collegamento necessario con altra clausola di retribuzione unitaria e globale (non limitata alle spese ed alle prestazioni accessorie che hanno causa nei contratti collegati assorbiti nel contratto di spedizione, bensì includente il corrispettivo della prestazione fondamentale di tale contratto), il particolare significato della promessa di un risultato consistente nella dislocazione della merce da un porto ad altro, con pagamento anticipato della mercede e così la correlativa posizione di spedizioniere-vettore nell'obbligato a tale risultato finale ed unitario di trasporto.

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