Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1113 del 11 aprile 1972

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di vendita con patto di riscatto, i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, che, a norma dell'art. 1502 c.c., il venditore che esercita il diritto di riscatto deve rimborsare, sono quelli obiettivamente giustificati che il compratore abbia dovuto affrontare per concludere la vendita. Non può essere ricompreso tra i pagamenti rimborsabili l'onorario corrisposto per il ricorso alla consulenza di un professionista legale nella stipula di una comune vendita immobiliare non coinvolgente rilevanti interessi economici.

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