Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1805 del 20 maggio 1976

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1503 secondo comma c.c., il venditore riscattante, al fine di non decadere dal diritto di riscatto, nel caso di rifiuto del compratore di ricevere le somme dovutegli, deve effettuare offerta reale delle somme medesime, e, pertanto, non anche provvedere successivamente al loro deposito ex art. 1210 c.c.

(massima n. 2)

In tema di vendita con patto di riscatto, il giudice, chiamato ad accertare se il venditore riscattante abbia o meno adempiuto all'obbligo di rimborsare il prezzo, deve indagare sull'effettiva entitą di quest'ultimo, e, quindi, ove occorra, ricostruire i reciproci crediti e debiti delle parti, traenti origine dal medesimo rapporto di vendita. Detta indagine non richiede un'eccezione di compensazione, in quanto le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale presuppone l'autonomia dei contrapposti rapporti, ma non si applicano quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, risolvendosi in tal caso la controversia in un semplice accertamento di dare ed avere.

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