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Articolo 1499 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Interessi compensativi sul prezzo

Dispositivo dell'art. 1499 Codice Civile

(1)Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile [1282].

Note

(1) La norma contempla gli interessi compensativi, che si distinguono da quelli moratori e da quelli corrispettivi (v. 1224 c.c.).

Ratio Legis

Se il venditore si priva del bene - e quindi dei frutti di esso - prima di ricevere il pagamento del prezzo, egli ha diritto ad una somma a titolo di compensazione della privazione subita.

Spiegazione dell'art. 1499 Codice Civile

Interessi compensativi sul prezzo

Nella vendita di cose infruttifere il beneficio del termine consentito al compratore è un vero e proprio beneficio: è in certo modo una spe­cie di sconto o abbuono che gli si fa sul prezzo poiché gli si consente di pagare in realtà meno del prezzo. Il compratore risparmia gli interessi che il venditore perde per il solo fatto di incassare più tardi il prezzo della cosa che consegna invece oggi. Nella vendita di cosa infruttifera i beneficio del termine consentito al compratore si riduce ad una riduzione di prezzo. Non v'è (in questo senso) riduzione di prezzo se vi è lo stesso termine tanto per la consegna, quanto per il pagamento del prezzo.

Quando invece la cosa venduta consegnata al compratore produce frutti o altri proventi, il beneficio del termine pel pagamento del prezzo è solo una comodità di pagamento perché il compratore può non avere disponibile la somma quando gli è consegnata la cosa; ma non può considerarsi come suo esonero dal pagamento degli interessi sul prezzo perchè altrimenti egli lucrerebbe senza ragione i frutti o gli altri proventi .
Perciò l'art. 1499, obbligando il compratore a corrispondere gli interessi sul prezzo anche se non ancora esigibile, quando la cosa fruttifera venduta gli è stata consegnata, interpreta esattamente la volontà delle parti e la costante prassi contrattuale che considera come prestazioni momento per momento corrispettive i frutti della cosa venduta e gli interessi del prezzo ancora dovuto.
Perciò, (come per l'art. 1477 cod. civ.) nelle vendite immobiliari abitualmente si fa il conguaglio di rata o ratizzo di frutti già maturati all'epoca del contratto, e se ne addebita l'importo al compratore, aumentandosi corrispondentemente il prezzo; perciò pure, nei titoli a reddito fisso, il compratore in aggiunta al prezzo ne deve anche gli interessi.

Gli interessi compensativi sono ben diversi dagli interessi moratori: non sono fondati nella mora del debitore, ma sono soltanto il corrispettivo di un godimento che il debitore di un capitale ha in più, e deve perciò addebitarsi per evidenti ragioni di equità.
Tali interessi trovano base nel divieto dell'ingiusto arricchimento e servono a ristabilire l'equilibrio economico turbato.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

355 Non si sono nemmeno riportati gli articoli 1511 del codice e 379 del progetto del 1936.
Il primo, che neanche la Commissione reale ha ritenuto di addottare, concerne gli effetti, nei confronti dei terzi, della risoluzione della vendita immobiliare per inadempimento del compratore, il secondo riguarda la clausola risolutiva espressa nelle vendite d'immobili. E' evidente però che l'uno e l'altro non hanno più ragion d'essere di fronte alla completa disciplina della materia contenuta negli articoli da 253 a 259 del presente progetto, e che non merita deroghe in materia di vendita.

Massime relative all'art. 1499 Codice Civile

Cass. civ. n. 36659/2021

In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 27/03/2020).

Cass. civ. n. 11605/2018

Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499c.c. art. 1499 - Interessi compensativi sul prezzo c.c. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non pure per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2016).

Cass. civ. n. 20860/2014

Nel contratto preliminare di compravendita ad esecuzione anticipata, il promittente venditore ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. esclusivamente per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione del definitivo, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione di inadempimento, e non anche per il periodo intercorrente tra la data della consegna anticipata del bene e quella della stipulazione del definitivo.

Cass. civ. n. 19266/2014

Gli interessi previsti dall'art. 1499 cod. civ. non si applicano ad ogni obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, ma solo nei casi in cui il pagamento sia dovuto quale corrispettivo della cessione di un capitale o del trasferimento d'un bene.

Cass. civ. n. 6486/2012

In tema di contratto di vendita, ai sensi dell'art. 1499 c.c., gli interessi compensativi sul prezzo, dovuti, salvo diversa pattuizione, anche se questo non sia ancora esigibile, hanno la funzione di compensare il venditore del mancato godimento della cosa già consegnata, nel caso in cui al compratore sia concessa una dilazione nel pagamento del corrispettivo: di conseguenza, essi decorrono indipendentemente da un inadempimento del compratore e, se questi incorre in mora, si convertono in moratori, ma con lo stesso tasso, eventualmente superiore a quello legale, stabilito convenzionalmente dalle parti.

Cass. civ. n. 14112/2009

Allorché fra le parti di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'area edificabile sia stato pattuito che, per il caso della realizzazione di una maggiore volumetria da parte dell'acquirente, questi sia obbligato al pagamento di un prezzo ulteriore, maggiorato di una somma a titolo di interessi per il periodo intercorrente fra la data della compravendita e quella del pagamento del conguaglio, detti interessi non hanno carattere moratorio, ma compensativo, in quanto, essendo il supplemento del corrispettivo subordinato ad un evento futuro ed incerto, qualificabile come condizione sospensiva, i relativi effetti retroagiscono, ai sensi dell'art. 1360 c.c., al momento della conclusione del contratto, con la conseguenza che gli interessi hanno la funzione di integrare il corrispettivo e non di risarcire il danno cagionato dal ritardo e, pertanto, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Cass. civ. n. 23789/2008

In tema di compravendita immobiliare, qualora la proprietà dell'immobile oggetto del contratto sia trasferita immediatamente all'acquirente, unitamente al possesso del bene, con rinvio dell'esigibilità del residuo prezzo al momento della futura stipulazione del rogito notarile, voluto dalle parti solo per dare forma pubblica all'avvenuto trasferimento, dal momento della consegna maturano gli interessi legali compensativi previsti dall'art. 1499 c.c. ma non anche la loro esigibilità, che sorge in funzione di concorso alla realizzazione dell'equilibrio economico tra le diverse posizioni contrattuali solo quando diviene esigibile il credito principale cui essi accedono; ne consegue che, prima di tale secondo momento, i predetti interessi non possono essere richiesti e non può perciò iniziare a decorrere il relativo termine prescrizionale.

Cass. civ. n. 12401/2007

Gli interessi legali previsti dall'art. 1499 c.c. prescindendo sia dalla mora che dalla liquidità, vanno ricondotti nella categoria (residuale rispetto a quelle degli interessi moratori e corrispettivi) degli interessi compensativi, preordinati ad una funzione indennitaria e in rapporto di reciproca fungibilità con le altre due citate categorie di interessi, nel senso che il concorso di più titoli non dà luogo a duplicazione di prestazioni. Nell'ambito di tale categoria, gli interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 c.c.) sono dovuti, nei contratti di scambio, per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Consegue che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti prodotti dalla cosa stessa, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale poiché, in tale ipotesi, le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, considerano l'anticipata attribuzione della cosa venduta al compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi. E non rimangono viceversa dovuti ove il pagamento del prezzo sia stato convenuto per una data o correlato ad un evento (quale, nella promessa di vendita, la stipula del contratto definitivo) successivi alla consegna del bene all'acquirente, dal momento in cui, con la scadenza di detta data o il verificarsi di tale evento, il credito della somma capitale o del residuo prezzo sia divenuto, oltre che liquido, anche esigibile in funzione di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae (salvo a convertirsi in interessi moratori, dovuti dal giorno della costituzione in mora nel caso di ritardo colpevole del debitore nel soddisfacimento del credito).

Cass. civ. n. 5913/2001

Il conduttore di immobile urbano adibito a uso non abitativo, che ai sensi dell'art. 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ha esercitato il diritto di riscatto del bene, alienato a un terzo in violazione del suo diritto di prelazione, e che ha continuato anche dopo l'alienazione a detenere l'immobile in forza del contratto di locazione, deve nei termini di legge corrispondere al retrattato il solo prezzo e non anche interessi compensativi sullo stesso, in analogia con la disposizione contenuta nell'art. 1499 c.c., poiché la detenzione e il godimento della cosa hanno il loro titolo nel pagamento dei canoni, corrisposti in forza del rapporto di locazione.

Cass. civ. n. 4358/2000

Gli interessi compensativi di cui all'art. 1499 c.c., sono dovuti, a favore del venditore, sul prezzo non ancora corrispostogli, sempreché l'acquirente abbia già consegnato il possesso della cosa oggetto della vendita e questa sia produttiva di frutti naturali o civili o altri proventi, mirando la norma a compensare il venditore, creditore del prezzo, del mancato godimento dei frutti della cosa venduta e consegnata all'acquirente prima di ricevere il prezzo.

Cass. civ. n. 274/1984

Gli interessi compensativi, come espressamente denominati nel titolo dell'art. 1499 c.c., sono dovuti nei contratti di scambio per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa, da lui consegnata all'altra parte prima di riceverne la controprestazione, ed essi quindi, attesala loro peculiare finalità, sono dovuti, a differenza degli interessi moratori, indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, e, a differenza dagli interessi corrispettivi, a prescindere dalla liquidità ed esigibilità del credito, sempre che di questo, tuttavia, sia provata la certezza e la definitività.

Cass. civ. n. 4486/1981

Gli interessi compensativi, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnati all'altra parte, prima di ricevere da questa la controprestazione, sono dovuti indipendentemente dal fatto che il rifiuto del debitore ad adempiere la propria obbligazione pecuniaria sia o meno giustificato, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il creditore non abbia avuto nel frattempo, il godimento dei frutti della cosa.

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