Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27051 del 18 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di preliminare di compravendita ad effetti anticipati, nel caso in cui le parti hanno indicato una scadenza per la conclusione del definitivo e poi concordato una data diversa, č da quest'ultima che sono dovuti gli interessi compensativi ex art. 1499 c.c., in quanto il credito per il prezzo diviene esigibile dal nuovo termine.

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