(massima n. 1)
In tema di preliminare di compravendita ad effetti anticipati, nel caso in cui le parti hanno indicato una scadenza per la conclusione del definitivo e poi concordato una data diversa, č da quest'ultima che sono dovuti gli interessi compensativi ex art. 1499 c.c., in quanto il credito per il prezzo diviene esigibile dal nuovo termine.