Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12401 del 28 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi legali previsti dall'art. 1499 c.c. prescindendo sia dalla mora che dalla liquidità, vanno ricondotti nella categoria (residuale rispetto a quelle degli interessi moratori e corrispettivi) degli interessi compensativi, preordinati ad una funzione indennitaria e in rapporto di reciproca fungibilità con le altre due citate categorie di interessi, nel senso che il concorso di più titoli non dà luogo a duplicazione di prestazioni. Nell'ambito di tale categoria, gli interessi compensativi sul prezzo (art. 1499 c.c.) sono dovuti, nei contratti di scambio, per una funzione equitativa, allo scopo, cioè, di ristabilire l'equilibrio economico tra i contraenti, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnata all'altra parte prima di ricevere la controprestazione. Consegue che gli interessi compensativi non decorrono nel caso in cui la consegna della cosa venduta o promessa in vendita, con anticipata attribuzione del relativo godimento e dei frutti prodotti dalla cosa stessa, sia avvenuta prima del pagamento del prezzo in esecuzione di una specifica clausola contrattuale poiché, in tale ipotesi, le parti, nell'ambito di una libera valutazione dei rispettivi interessi, considerano l'anticipata attribuzione della cosa venduta al compratore come componente della regolamentazione convenzionale degli interessi medesimi. E non rimangono viceversa dovuti ove il pagamento del prezzo sia stato convenuto per una data o correlato ad un evento (quale, nella promessa di vendita, la stipula del contratto definitivo) successivi alla consegna del bene all'acquirente, dal momento in cui, con la scadenza di detta data o il verificarsi di tale evento, il credito della somma capitale o del residuo prezzo sia divenuto, oltre che liquido, anche esigibile in funzione di corrispettivo del vantaggio che il debitore ritrae (salvo a convertirsi in interessi moratori, dovuti dal giorno della costituzione in mora nel caso di ritardo colpevole del debitore nel soddisfacimento del credito).

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