Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4486 del 8 luglio 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi compensativi, mirando a compensare il creditore del mancato godimento dei frutti della cosa da lui consegnati all'altra parte, prima di ricevere da questa la controprestazione, sono dovuti indipendentemente dal fatto che il rifiuto del debitore ad adempiere la propria obbligazione pecuniaria sia o meno giustificato, in quanto ciò che rileva è la circostanza che il creditore non abbia avuto nel frattempo, il godimento dei frutti della cosa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.