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Articolo 1500 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Patto di riscatto

Dispositivo dell'art. 1500 Codice Civile

(1)Il venditore può riservarsi il diritto [2653 n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [1502 c.c.].

Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l'eccedenza.

Note

(1) La norma disciplina un'ipotesi di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa (1353 c.c.), nella quale al venditore è attribuito un diritto potestativo di riscatto al cui esercizio consegue automaticamente il ritorno del bene nel suo patrimonio, senza necessità di un ulteriore contratto. Ciò distingue la fattispecie in esame dal patto di retrovendita, avente natura obbligatoria e con il quale l'acquirente si impegna a rivendere il bene all'alienante. Il patto di riscatto è anche diverso dalla clausola "in diem addictio" con la quale si stabilisce che la vendita è risolta se, entro un preciso termine, l'alienante reperisce un compratore diverso e migliori condizioni contrattuali.

Ratio Legis

La facoltà di riscatto concessa al venditore è espressione della volontà del legislatore di consentire di riacquistare il bene al soggetto che si sia visto costretto a venderlo per necessità di reperire denaro ma sul presupposto che tale situazione era solo temporanea e che, successivamente, avrebbe potuto riacquistarlo.
La previsione di cui al secondo comma, invece, è volta ad evitare che l'acquirente possa aprofittare dello stato di difficoltà economica delll'alienante.

Spiegazione dell'art. 1500 Codice Civile

Patto di riscatto

Il patto di riscatto per il quale il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta, restituendone il prezzo e gli accessori, aggiunge alla vendita una condizione risolutiva, potestativa.
Risolvendosi la vendita per volontà del venditore, egli riacquista ex tunc la proprietà della cosa venduta, come se mai l'avesse alienata.
Retroagendo la condizione, la vendita si considera come se mai avesse avuto luogo: art. 1360 cod. civ.. La condizione è potestativa perché dipende dalla volontà del venditore: non dalla sua mera volontà. Non gli basta voler esercitare il riscatto, deve restituire il prezzo e pagare le spese e gli accessori.

La vendita nasce sottoposta a condizione risolutiva se il patto di riscatto è stipulato all'atto della vendita. Se è stipulato successivamente, la vendita, da pura e semplice che era, si trasforma in vendita risolubile a volontà del venditore.


Patto di preferenza nella vendita

Diverso è il patto di preferenza nella vendita. Chi si obbliga a dare preferenza (il locatore ad es. a favore del conduttore) assume l'obbligazione negativa: non vendere ad altri ad un certo prezzo (quello che gli sarà offerto) se tale persona vorrà comprare. Il patto di preferenza può nascere dal contratto (se, come ora ipotizzato, il locatore in caso di vendita s'impegna a preferire il conduttore a parità di condizioni) o dalla legge, come quando è consentita prelazione a favore di altri (artt. 732, 966 cod. civ.) o come quando all'inquilino di immobili urbani dev'essere offerto in vendita dal locatore l'appartamento e dev'essere preferito ad altri a parità di condizioni.


Nullità del patto di restituire un prezzo superiore

Il riscatto è l'espressione tipica di vendite fatte a malincuore e col desiderio ardentissimo di riprendere al più presto la cosa che più volentieri forse si sarebbe data ad ipoteca od in pegno e non si è riuscito ad impegnare o ad ipotecare poiché il fornitore del danaro ha preferito la forma ferrea dell'acquisto.
Per quanto economicamente vi sia scarsa differenza fra pegno o ipoteca e vendita con patto di riscatto, nella comune intenzione dei contraenti la vendita con patto di riscatto è considerata come la più grave rinunzia del proprietario: una rinunzia così grave (e quasi sempre così definitiva nonostante ogni speranza del venditore) che per secolare tradizione mentre non si considera revocato il legato se il testatore ipotecato dà in pegno la cosa legata, si considera invece aver egli voluto revocare il beneficio se vende sia pure con patto di riscatto. Ognuno preferirebbe dare in pegno o ipoteca: e solo se costretti da bisogno si ricorre, estremo paventato rimedio, alla vendita con patto di riscatto.

L'art 1448 cod. civ. ammette l'azione generale di lesione se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una delle parti del quale l'altro ha approfittato per trarne vantaggio.
Queste premesse spiegano agevolmente il capov. dell'art. 1500 che dichiara nullo per l'eccedenza il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita. Già del resto sotto l'impero del codice civile del 1865 prevalentemente si riteneva nullo per l'eccedenza tale patto che in realtà è un patto usurario.


Riscatto per un prezzo inferiore

Tale contratto non dovrebbe ritenersi vietato, perché nessun interesse inderogabile vi è contrario.
Probabilmente quando il compratore intende agevolare il venditore, più che nello stabilirgli un prezzo minore di quello di vendita, gli dà il beneficio di pagare ratealmente e non in unica soluzione il prezzo di riscatto.
Le parti possono avere interesse a stabilire un prezzo di riscatto inferiore al prezzo di vendita: come se ad es. la cosa venduta produce frutti assai cospicui e conviene al compratore (per godersela quanto può) acquistarla ad un prezzo superiore a quello per cui si impegna a restituirla. Supponiamo un'esposizione, una fiera campionaria nella quale sia impiantato un bar o un ristorante notevolmente redditizio: nulla di più normale che si venda con il patto di riscatto e stabilendosi per il riscatto un prezzo inferiore a quello stabilito per la vendita.
La tutela degl'interessi del venditore (non vi osta nessuna disposizione inderogabile di legge) può aversi anche altrimenti stipulandosi dal venditore che, ove egli non eserciti il patto di riscatto, il prezzo stabilito per la vendita sarà aumentato in una maniera determinata: demandandosi per es. ad un perito di determinare il valore della cosa al momento in cui fu venduta.
Questo patto a tutela del venditore è valido. In sostanza che cosa hanno voluto stabilire le parti? Hanno considerato come nettamente distinte due ipotesi: l'ipotesi del riscatto e l'ipotesi del non riscatto, ove il venditore non ne abbia la possibilità.
Se il venditore riesce ad esercitare il riscatto, non ha nessun danno dall'aver venduto a un prezzo molto basso, poiché allo stesso basso prezzo ricompra.
Ma se non gli è possibile esercitare il riscatto, non avendone la somma necessaria, e la vendita rimane perciò definitiva, nulla di più giusto che, scaduto il termine per riscatto, il compratore paghi quel supple­mento di prezzo che alla stipula del contratto era stato riservato, ed ora è giustamente dovuto, avendo il compratore acquistata irrevocabilmente la proprietà.

Insomma se è vietato ogni patto che angaria il venditore, è lecito invece ogni patto che lo agevola.
Gli giova senza recar danno ingiusto al compratore al quale soltanto fa pagare a giusto prezzo quel che risulta ora aver egli comprato, non più condizionatamente (quod erat in votis... del venditore) ma purtroppo irrevocabilmente, per non essersi verificata la condizione potestativa risolutiva del riscatto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

356 Ho conservato l'istituto del patto di riscatto, che risponde ad una esigenza generale nonostante gli inconvenienti che esso presenta.
Questi inconvenienti infatti non sono di importanza grave, perché, mentre nella materia mobiliare vanno tenuti presenti i principi relativi all'acquisto di buona fede, peraltro non è stato difficile alla giurisprudenza distinguere il riscatto convenzionale dal patto commissorio dissimulato.
E' utile, del resto, favorire il riacquisto della proprietà da parte di chi può essersene disfatto per esigenze di cui egli stesso, riservandosi il riscatto, non ammette il carattere permanente: si incoraggeranno in tal modo le riprese economiche.
357 Nella definizione del patto di riscatto (art. 384) si precisa, di fronte al silenzio del codice vigente (art. 1515) e del progetto del 1936 (art. 382), che esso deve essere coevo alla vendita: in conformità all'opinione di una accreditata dottrina si stabilisce poi la nullità del patto di restituire un prezzo superiore a quello della vendita, limitatamente alla eccedenza.

Massime relative all'art. 1500 Codice Civile

Cass. civ. n. 27444/2018

In materia societaria, la vendita di una quota di partecipazione con opzione di riacquisto per un corrispettivo da quantificarsi secondo l'andamento della società al momento dell'adesione alla dichiarazione di offerta di riacquisto, diversamente dalla vendita con patto di riscatto, integra un contratto aleatorio in cui l'alea, che può colpire entrambe le parti, è insita nella variazione che il valore della partecipazione può subire entro il termine pattuito per l'esercizio del diritto di opzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non integrante violazione dell'art. 1500, comma 2, c.c. il contratto con il quale un socio di una società fallita aveva ceduto la propria quota con opzione di riacquisto della partecipazione alla società tornata "in bonis", da esercitarsi entro un certo termine e per un prezzo, determinabile entro un minimo ed un massimo, da quantificarsi secondo l'andamento della società al momento dell'adesione alla dichiarazione di offerta di riacquisto).

Cass. civ. n. 6144/2016

In tema di vendita con patto di riscatto, la nullità, per l'eccedenza, della clausola con cui le parti subordinano l'esercizio del riscatto al pagamento di un prezzo superiore a quello fissato per la vendita colpisce anche la pattuizione relativa al pagamento di interessi sul prezzo medesimo, quand'anche a titolo compensativo di utilità che il venditore abbia potuto trarre in ragione di particolari accordi intervenuti con l'acquirente (nella specie, per avere previsto una riserva di usufrutto, in proprio favore, sul bene compravenduto), giacché tale utilità, secondo un criterio di ragionevolezza, deve ritenersi scontata nel prezzo originario fissato dalle parti.

Cass. civ. n. 4816/1998

Il criterio distintivo tra vendita fiduciaria a scopo di garanzia e vendita dissimulante un mutuo con patto commissorio deve individuarsi nel fatto che nella prima la proprietà si trasferisce, effettivamente ed immediatamente, al compratore il quale può assumere l'impegno, derivante da accordo interno con efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito entro il termine previsto, mentre nella seconda le parti, pur dichiarando formalmente di volere comprare e vendere, concordano in concreto che il creditore-compratore diventerà proprietario soltanto se il debitore-venditore non estinguerà il debito nel termine stabilito, così ponendo in essere una vendita sotto condizione sospensiva.

Cass. civ. n. 7385/1986

La vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 c.c.; anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 c.c., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l'effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e in conseguenza, anche cronologica, del suo inadempimento) del patto di riscatto che attribuisce al venditore soltanto il potere di conseguire a pena di decadenza nel termine e con le modalità fissate dalla legge — il riacquisto del bene, ma prescinde da qualsiasi incidenza sull'effetto reale della vendita, che avviene immediatamente e direttamente per effetto del solo consenso dei contraenti ex art. 1376 c.c., indipendentemente dal mancato esercizio del riscatto. Né, d'altra parte, lo scopo di garanzia può, di per sé, determinare la nullità della vendita con patto di riscatto sotto il profilo della illiceità del motivo ai sensi dell'art. 1345 o del negozio in frode alla legge ex art. 1344 c.c.

Cass. civ. n. 3843/1983

La vendita fiduciaria a scopo di garanzia si distingue dalla vendita con patto di riscatto dissimulante un mutuo con patto commissorio perché nel negozio fiduciario la proprietà si trasferisce al compratore che, però, assume l'obbligo, derivante dal patto interno ad efficacia meramente obbligatoria, di ritrasferire il bene al venditore se questi estinguerà il debito garantito, mentre nel negozio simulato, pur essendo apparentemente convenuto il trasferimento immediato della proprietà (sottoposto a condizione risolutiva a favore del venditore che voglia riprendere la cosa mediante la tempestiva restituzione del prezzo), le parti concordano in concreto, ponendo in essere un patto commissorio, che il compratore-creditore diverrà proprietario dell'immobile solo se il debitore non adempierà il suo debito nel termine stabilito. Data la nullità di tale patto, la prova di siffatta simulazione può essere data con testimoni e presunzioni anche inter partes.

Cass. civ. n. 2498/1974

La vendita con patto di riscatto, stipulata al fine di garantire la restituzione di una somma mutuata dal compratore al venditore entro il termine previsto per l'esercizio del riscatto, è una vendita vera e reale. Essa integra un negozio sottoposto a condizione risolutiva potestativa, per la cui validità si esige il trasferimento immediato della proprietà della cosa dal venditore al compratore, salvo l'obbligo di ritrasferire la cosa al venditore nel caso di tempestiva estinzione del debito garantito. A tale negozio non è applicabile, neanche in via analogica, la norma dell'art. 2744 c.c. che vieta il patto commissorio. Tuttavia, se i contraenti sono d'accordo per stipulare una compravendita sotto condizione sospensiva, nel senso che il compratore-creditore diverrà proprietario della cosa soltanto se nel termine stabilito non otterrà dall'altra parte il soddisfacimento del proprio credito, in tal caso si ha un negozio simulato; e, poiché il negozio dissimulato avente per oggetto un immobile, adempie alla funzione economica e giuridica della costituzione di ipoteca con patto commissorio, esso è nullo.

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