Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1046 del 8 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione «ultra dimidium», il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equitą del contratto stesso, secondo la previsione dell'art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all'atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione.

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