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Articolo 1380 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Conflitto tra più diritti personali di godimento

Dispositivo dell'art. 1380 Codice Civile

Se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito(1).

Se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa [2704] anteriore(2).

Sono salve le norme relative agli effetti della trascrizione.

Note

(1) Ad esempio, chi per primo ottiene il godimento di un bene concesso in locazione.
(2) Ad esempio, il soggetto il cui contratto di locazione ha la data precedente.

Ratio Legis

La norma detta una serie di criteri per risolvere il conflitto che si crea se un medesimo diritto personale è concesso in godimento a più aventi causa. In primo luogo, devono essere applicate le norme in tema di trascrizione (v. 2643 ss. c.c.) se esistenti, poichè tra gli scopi che esse perseguono vi è proprio quello di risolvere i conflitti tra più aventi causa del medesimo diritto. In subordine, viene preferito chi ha il godimento del bene ovvero, se nessuno lo ha conseguito, colui che ha il titolo di data anteriore.

Brocardi

Melior est condicio possidentis
Melior habetur possessoris causa
Prior in tempore, potior in iure

Spiegazione dell'art. 1380 Codice Civile

I conflitti fra concorrenti nel diritto personale al godimento della stessa cosa è la precedenza nel conseguimento della cosa

L'art. 1380 trova i suoi precedenti nell'art. #1126# del codice del 1865. Ma l'art. #1126# limitava le sue provvidenze ai mobili per natura ed ai titoli al portatore; di più, prevedeva l'ipotesi della consegna di tale cosa in possesso. Invece nel codice del 1942 l’art. 1380 ha portata molto più vasta, perché prevede l’ipotesi di qualsivoglia concessione di diritto personale di godimento, relativo alla stessa cosa, mobile od immobile che sia.

Non vi può esser dubbio, in base ai principi generali, sulla giustizia del criterio che preferisce il contraente che per primo ha conseguito il diritto personale concesso sulla stessa cosa. Invero, se Tizio ha promesso a Caio ed a Sempronio, per esempio, il comodato di un libro, Caio potrà avere azione contro Tizio inadempiente, Sempronio potrà avere azione del pari contro Tizio inadempiente, ma Caio e Sempronio non possono avere alcuna azione l'uno verso l'altro, perché, non la legge, non il contratto, non alcun fatto rilevante è intervenuto a creare rapporti di qualsivoglia natura fra loro due. Per conseguenza, il primo dei due che riceve il libro se lo tiene, e non può esser molestato dal secondo, a lui estraneo sotto ogni rapporto. Ora, questo criterio che era posto dal legislatore del 1865 per le promesse di prestazioni, già si applicava anche, nonostante qualche oscillazione dottrinale, alle locazioni immobiliari non soggette a trascrizione, con una applicazione, per analogia, pienamente giustificata. Ora l’art. 1380 del codice del 1942 è venuto a confermare la regola, così estesa anche ai rapporti personali sugl'immobili, con espressa disposizione.


I conflitti fra concorrenti al diritto ad una stessa prestazione, e la precedenza nel conseguimento della prestazione

Ma noi crediamo che l’art. 1380, obbedendo ai principi generali sopra accennati, abbia portata ancora più vasta di quanto non risulti dalla lettera dell'articolo stesso. Per conseguenza, a nostro avviso, la regola posta dall'art. 1380 a proposito di un conflitto nel godimento di una stessa cosa, si applica anche, secondo noi, ai confiitti per il godimento della stessa prestazione personale. Così, se il medico ha promesso di andare lo stesso giorno, alla stessa ora, da due malati, quello che riceve la visita del medico nulla deve all'altro, neanche se si è accaparrato la preferenza con lusinghe od offerte particolari. Il principio opposto che vale per lo storno degl'impiegati da parte dei capi di azienda, trova la sua giustificazione nel disposto positivo dell'art. 2598, n. 3 che considera come concorrenza sleale l'impiego di mezzi scorretti idonei a danneggiare l'altrui azienda: e fra tali mezzi scorretti lo storno degli altrui impiegati è giustamente annoverato. Ma ove la legge tace, il principio osservato dall'art. 1380 toglie al promissario personale deluso ogni pretesa contro il promissario personale preferito.


Il titolo certo di data anteriore – La trascrizione

La regola posta dall'art. 1380 secondo comma, dà la preferenza a chi ha titolo certo di data anteriore, se nessuno dei due avversari ha conseguito il godimento.

Qui noi vediamo una deroga ai principi, limitata, per conseguenza, alla sola prestazione personale di cose. Riprendiamo l'esempio del medico il cui assistente ha, per errore, fissato due visite nello stesso giorno e per la stessa ora. In base ai principi, non si può dire che il medico sia tenuto ad adempiere la promessa fatta anteriormente. Ciò potrebbe dirsi se fossimo in tema di rapporti reali, ove la perduta disponibilità della cosa non consente più di darla validamente al secondo acquirente. Ma in tema di prestazioni personali, ove la libertà di agire è inalienabile, la seconda promessa, in linea di principio, vale la prima. Tanto il primo contraente negletto quanto il secondo hanno diritto ad ottenere l'adempimento del patto dal medico; né l'uno né l'altro hanno azione fra loro, il medico sceglierà chi vorrà, e farà bene, moralmente parlando, a scegliere il malato più grave. Così vogliono, secondo noi, i principi, rimanendo il caso estraneo a quello previsto dall'articolo 1380.

Supponiamo invece che si tratti di due contendenti per lo stesso villino, locato a scopo di villeggiatura. In questo caso, se nessuno dei due ha conseguito la chiave, e con essa il godimento, l'art. 1380, derogando, secondo noi, ai principi, dà la preferenza a chi ha titolo di data certa anteriore, ciò che non toglie l'azione di danni contro il proprietario da parte dell'aspirante escluso.

In particolare poi, dal secondo comma dell'art. 1380, nel caso del villino, risultano le seguenti conseguenze:
a) il primo stipulante ha azione per la consegna dell'immobile contro il proprietario;
b) il secondo stipulante ha azione di danni ma non per la consegna;
c) se il proprietario, dopo la domanda giudiziale del primo stipulante, ha dato il villino al secondo, in questo caso speciale il primo ha azione contro il secondo.

A prima vista, quest'ultima conseguenza parrebbe in contrasto col primo comma dell'art. 1380; ma meglio considerando si scorge che, se non si ammettesse un'azione del primo stipulante contro il secondo, in questo caso, il secondo comma dell'art. 1380 rimarrebbe senza effetto. Come potrebbe, invero, il primo stipulante far valere la sua preferenza, se nelle more del giudizio il proprietario potesse dar la cosa in godimento al secondo, e se costui, avutala, potesse tenersela, invocando il 1° comma dell'art. 1380? Se il primo stipulante non avesse modo di esercitare il suo diritto di preferenza fino a che non avesse ricevuto la cosa, sarebbe inutile il 2° comma dell'art. 1380. D'altra parte, se il primo stipulante non potesse agire contro il secondo, inutile sarebbe la sua azione contro il proprietario, perché costui, perduta la disponibilità della cosa, non potrebbe più dargliela, senza la condanna del secondo stiptilante. Ecco perché, secondo noi, il secondo comma dell'art. 1380 conduce implicitamente ad ammettere una eccezionale azione di un promissario contro l'altro.

Il terzo comma dell'art. 1380 fa salvi gli effetti della trascrizione che, come è noto, si applica alle locazioni immobiliari ultranovennali (art. 2643 n. 8).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

222 A mio avviso, però, le due norme degli articoli 243 e 244 non esauriscono il regolamento della collisione di diritti relativi alla stessa cosa. Vi rimane fuori l'ipotesi di trasmissione a più contraenti di un diritto personale di godimento relativo al medesimo bene, e a questa ipotesi ho destinato l'art. 245.
La soluzione di un conflitto del genere non può essere impostata sul principio cronologico prior in tempore potior in iure, perché si darebbe in tal caso efficacia assoluta ad un contratto il cui effetto è relativo, e concerne soltanto le parti che lo hanno concluso.
Vero è che con il primo contratto il titolare si è spogliato del diritto in modo che non poteva più disporne ulteriormente; ma la osservazione sarebbe esatta se il primo contratto potesse opporsi al secondo acquirente. Ora, in caso di collisione tra più diritti di credito della stessa natura e intensità, che siano esercitabili sullo stesso oggetto, vale il principio della prevalenza a favore di chi per primo ha ottenuto la soddisfazione del diritto sulla cosa.
Su questo principio è regolata la permanenza degli effetti della realizzazione coattiva del proprio diritto di credito, di fronte a un credito di altri alla cosa che formò oggetto della esecuzione. Allora la preferenza non è data dal fatto cronologico dell'acquisto anteriore della pretesa all'esecuzione forzata: e si protegge, invece, soltanto colui che prima ha ottenuto l'esecuzione stessa. Questo principio, trasportato in sede di adempimento, reca il vantaggio di garantirne la sicurezza, rispetto all'accipiente che, mancando un sistema di pubblicità dei diritti di credito, non è posto in condizione di conoscere il vizio della solutio.
223 Su queste basi è stato redatto l'art, 245, il quale lascia salvo, com'è ovvio, il diritto al risarcimento dei danni del primo acquirente verso l'alienante.
Tuttavia, mi è parso opportuno, allo scopo di evitare facili frodi in danno del primo acquirente, di limitare la tutela di colui che ha ricevuto l'adempimento al caso in cui il suo contratto sia anteriore di data all'esercizio giudiziale che il primo acquirente abbia fatto del suo diritto.
Ho stabilito, perciò, che, se il contratto in base al quale il secondo acquirente ha ottenuto la consegna della cosa ha data certa posteriore alla domanda giudiziale che il primo contraente abbia proposto per l'adempimento, l'adempimento che il secondo acquirente ha conseguito non è opponibile all'altro, se quegli non dimostra di avere agito in buona fede.
La sentenza di condanna attua la legge con effetto dal giorno della domanda stessa, in modo che da tal giorno si ha l'acquisto del diritto all'adempimento da parte del primo acquirente; è chiaro, che a questi non si debba opporre alcun atto di alienazione che non sia di data certa anteriore.
La norma dell'art. 245 concerne i conflitti riguardanti diritti, per la cui efficacia di fronte ai terzi non è necessaria alcuna forma di pubblicità; infatti, il suo ultimo comma mantiene ferme le regole della trascrizione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

631 Altro lato degli effetti dei contratti concerne l'ipotesi di conflitti tra persone che derivano il medesimo diritto dallo stesso soggetto. Circa i diritti derivanti da rapporti per i quali è prescritta la trascrizione, i principii che regolano questa serviranno a stabilire la preferenza in caso di collisione (art. 1380 del c.c., terzo comma). Per ogni diritto personale di godimento non soggetto alla suddetta formalità, la collisione si risolve col criterio della prevenzione, che, nel caso in cui si sia ottenuto l'adempimento, si stabilisce mediante l'applicazione del principio melior est condictio possidentis (art. 1380, primo comma): colui il quale si trova già nel godimento di fatto corrispondente al suo diritto deve essere preferito a chi, con pari diritto, ne è escluso. Se adempimento non vi sia stato, la prevenzione invece si determina sulla base della priorità del titolo: prior tempore potior iure (art. 1380, secondo comma).

Massime relative all'art. 1380 Codice Civile

Cass. civ. n. 8872/1987

Nell'ipotesi in cui, locato un immobile adibito all'esercizio di un'attività commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca l'immobile al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest'ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che è subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e, quindi, nella situazione preferenziale ex art. 1380, primo comma, c.c., atteso che tale situazione, creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore, rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell'immobile al locatore ceduto da parte dell'originario conduttore cedente configurandosi quale atto arbitrario di un terzo. (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva risolto il conflitto in senso sfavorevole al cessionario conduttore che non aveva conseguito la materiale disponibilità dell'immobile).

Cass. civ. n. 2073/1972

La norma di cui all'art. 1380 c.c., che risolve il conflitto tra più diritti personali di godimento in base al principio della prevenzione, non è applicabile ai diritti reali, perché rispetto a questi il conflitto è risolto in base al principio della pubblicità.

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Roberto D. S. chiede
mercoledì 02/09/2020 - Abruzzo
“1- In data 26.7.2001, la sig.ra Tizia proprietaria di un locale ed il sig. Caio stipulano un contratto di locazione commerciale per la durata di 6 anni, regolarmente registrato;
2- in data 19.10.2001, ovvero nelle more della locazione commerciale, il sig. Caio vende il ramo d’azienda alla Rossi s.r.l., giusta stipula notarile;
3- in data 17.1.2006, quindi sempre nelle more della locazione commerciale, la Rossi s.r.l. cede in affitto il suddetto ramo d’azienda alla Bianchi s.n.c. in persona del legale rapp.te sig. Neri, giusta stipula notarile;
4- nell’aprile 2007, la Bianchi snc cessa la propria attività, ovvero viene cancellata dal registro delle imprese ed il ramo d’azienda detto, nel contempo, “continua” ad essere gestito “abusivamente” dal sig. Neri (ditta individuale) e ciò sino al 1.8.2020. In buona sostanza nessun atto notarile è intervenuto per la risoluzione del fitto del ramo d’azienda tra la Rossi srl e la Bianchi snc, ovvero nessun affitto di ramo d’azienda è intervenuto tra la Rossi srl ed il sig. Neri;
5- nelle more della locazione, che nel contempo si rinnovava automaticamente, posto che nessuna disdetta è intervenuta in tal senso, la sig.ra Tizia dona al proprio figlio sig. Sempronio il locale de quo;
6- in data 24.4.2018, il sig. Sempronio e la Rossi s.r.l., sottoscrivono un nuovo contratto di locazione commerciale (a tutt’oggi non registrato come detto nel successivo punto 8), laddove tra le varie, viene posto l’onere di registrazione a carico del primo;
7- in data 1.8.2020 il sig. Verdi, vista la crisi del settore (bar) e visto il debito maturato nei confronti della Rossi srl a causa del “mancato pagamento dei canoni mensili scaduti” , decide nel contempo di rimettere nella piena disponibilità della Rossi srl il ramo d’azienda, senza sanare la morosità;
8- nel contempo, la Rossi srl viene contattata dal sig. Rosa perché interessato all’affitto del ramo d’azienda; questi ultimi, quindi, concordano verbalmente ed unitamente al sig. Sempronio, che al termine di piccoli lavori edili da eseguire (ed eseguiti) all’interno del locale a cura e spese del sig. Rosa, si provvedeva alla sottoscrizione del contratto di affitto di ramo d’azienda.
Sicché, all’esito dei predetti lavori, la Rossi s.r.l. viene a conoscenza che nel contempo e contrariamente agli accordi verbali intercorsi e ciononostante l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione commerciale in data 24.4.2018 (ad oggi non registrato..), il sig. Sempronio ed il sig. Rosa hanno sottoscritto e registrato un “nuovo” contratto di locazione commerciale escludendo quindi di fatto la Rossi srl.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente l’inquadramento giuridico del problema proposto con indicazione delle possibili soluzioni (e se nel caso, con indicazione della giurisprudenza favorevole in tal senso) e delle reali probabilità di successo in favore della Rossi srl in un eventuale giudizio.
Grazie e buon lavoro.
Roberto D. S.”
Consulenza legale i 16/09/2020
La recente giurisprudenza della Cassazione (si veda Sez. III, sent. n. 26912/2018) ha statuito, con riferimento alla locazione immobiliare (nella specie, proprio per uso non abitativo), che “la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 del c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti ex tunc dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998”.
La Corte ricorda poi come tale orientamento sia stato confermato di recente anche dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 23601/2017, secondo cui il contratto di locazione di immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, contenente ab origine l'indicazione del canone realmente pattuito (e, dunque, in assenza di qualsivoglia fenomeno simulatorio), ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346, ma, in caso di tardiva registrazione, da ritenersi consentita in base alle norme tributarie, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, atteso che il riconoscimento di una sanatoria per adempimento è coerente con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale, non genetica), per inadempimento all'obbligo di registrazione.
Tale sanzione di nullità colpisce, appunto, il mancato adempimento della obbligazione tributaria gravante sul contribuente, ma in "funzione ripristinatoria" della regolarità della situazione giuridica e non con una funzione di tipo afflittivo (già svolta dalle sanzioni comminate dalle leggi tributarie).
Pertanto, conclude la S.C., “la sanzione della invalidità negoziale viene meno laddove l'interesse della Amministrazione finanziaria creditrice possa ricevere ancora integrale soddisfazione dalla condotta del debitore, mediante l'adempimento tardivo e la regolarizzazione, ora per allora, del pagamento del tributo”.
Da ultimo, la Cassazione chiarisce anche che sia la natura pubblicistica dell'interesse tutelato, sia la estraneità dello stesso rispetto al contenuto contrattuale depongono a favore della configurazione del vizio in questione come nullità sopravvenuta rilevabile d’ufficio (e non ad istanza di parte).
La possibilità di sanare la nullità mediante la regolarizzazione dal punto di vista fiscale si scontra però, nel nostro caso, con la circostanza che, nel frattempo, l’immobile è stato locato ad un terzo direttamente dal proprietario.
Dunque la norma cui fare riferimento è rappresentata dall’art. 1380 del c.c. (“conflitto tra più diritti personali di godimento”), il quale stabilisce quanto segue:
- se, con successivi contratti, una persona concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento relativo alla stessa cosa, il godimento spetta al contraente che per primo lo ha conseguito;
- se nessuno dei contraenti ha conseguito il godimento, è preferito quello che ha il titolo di data certa anteriore.
La norma fa salvi, poi, gli effetti della trascrizione, che riguarda però le locazioni ultranovennali, ex art. 2643 del c.c., n. 8.
Quindi, nel nostro caso il conflitto tra la Rossi s.r.l. e il “nuovo” conduttore del locale andrebbe risolto in base alla priorità nel conseguimento del godimento dell’immobile. Ora, nel quesito viene puntualmente descritta la successione cronologica dei vari contratti, ma non viene detto se la Rossi abbia effettivamente conseguito il godimento dell’immobile, anche se, vista la tempistica, sembra verosimile che ciò sia accaduto.
Al riguardo è interessante una pronuncia del Tribunale di Grosseto, ord. 17/01/2003: “il conflitto tra colui al quale è stata ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione di un immobile, adibito all'esercizio di un'attività commerciale o artigiana, e il terzo, cui l'immobile sia stato concesso in locazione e consegnato dal locatore, va risolto in favore del primo in quanto questi è subentrato al cedente nella medesima posizione preferenziale, ex art. 1380, primo comma, c.c., già creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore e rimasta a caratterizzare il suddetto rapporto per tutto il suo periodo di durata”.
Tuttavia, nel nostro caso, la situazione risulta ulteriormente complicata dal fatto che, dopo l’acquisto del ramo d’azienda da parte della Rossi s.r.l., quest’ultima ha stipulato, nel 2018, un nuovo contratto di locazione commerciale con il nuovo proprietario.
Il condizionale è d’obbligo, però, perché, stando ad una pur datata pronuncia della Cassazione (n. 2848/1980), “la norma del 1° comma dell'art. 1380 c.c., che, ai fini della risoluzione del conflitto tra più diritti personali di godimento, dà rilievo alla priorità della detenzione del bene, presuppone la coesistenza di (almeno) due contratti che assicurino a persone diverse il diritto di godimento della medesima cosa e non è, di conseguenza, applicabile quando uno dei due contratti manchi o sia invalido o sia stato risolto, giacché in tal caso nessun conflitto potrebbe sorgere, difettando uno dei contraenti del titolo necessario per ottenere il godimento della cosa”.
Nella vicenda oggetto del quesito, come abbiamo visto, siamo di fronte ad una nullità derivante dalla mancata registrazione del contratto di locazione: nullità che, però, può essere sanata con una registrazione tardiva. Rimane aperto l'interrogativo se l'eventuale regolarizzazione dal punto di vista tributario consenta di "rimettere in gioco" la Rossi s.r.l. quanto all'applicazione del criterio del godimento anteriore.
Chiaramente, l’applicazione in via subordinata del criterio della data certa verrebbe ad essere sfavorevole per la Rossi s.r.l., vista l’avvenuta registrazione da parte dell’ultimo conduttore.
Concludendo, appare in primo luogo dirimente stabilire se e quando la Rossi s.r.l., al di là della stipula dei contratti di affitto d’azienda prima e di locazione poi, abbia effettivamente conseguito il godimento dell’immobile.
In mancanza di priorità nel godimento dell’immobile, ed in presenza delle incertezze interpretative sopra evidenziate (aumentate dalla quasi totale assenza di precedenti giurisprudenziali specifici e recenti), un eventuale giudizio presenta indubbi margini di rischio (il che non significa che l'esito negativo sia scontato).
Ad ogni modo, la condotta poco corretta del proprietario, il quale non ha assolto all’impegno, pur espressamente assunto, di provvedere alla registrazione, per poi stipulare un nuovo contratto di locazione direttamente con il terzo, nonostante gli accordi (anche se verbali, e di difficile prova) tra i tre soggetti coinvolti, risulta in contrasto con il dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto, sancito dall’art. 1375 del c.c., con conseguente possibile sorgere di una responsabilità risarcitoria a carico del locatore.