Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9532 del 20 luglio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice che si avvale del criterio ermeneutico di cui all'art. 1666 c.c., secondo il quale il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, deve procedere ad analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, ricercandone cosė la comune intenzione, senza sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontā dei contraenti.

(massima n. 2)

In materia di clausola penale, non č consentito al giudice di dare rilievo alla scarsa importanza dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento per escludere il diritto alla prestazione della penale, essendo l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, quale che sia la sua importanza, condizione sufficiente a far sorgere tale diritto.

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