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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della confusione

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
148 Le norme sulla confusione sono state oggetto pure di particolare revisione.
Rilevo dall'art. 173 l'estensione ai datori di garanzia reale del principio di cui al primo comma dell'art. 1297 cod. civ. (art. 226 progetto del 1936), e (soppresso l'inutile capoverso dell'art. 226 del progetto del 1936), un preciso regolamento dei riflessi della confusione sul rapporto fideiussore quando, nella persona del fideiussore, si riunisce la qualità di debitore principale.
In quest'ultima ipoteca non si può verificare una incompatibilità tra la posizione di debitore e quella di fideiussore, perché nulla vieta che la stessa persona possa rispondere sotto due diversi titoli di uno stesso obbligo. Questa sopravvivenza della fideiussione alla confusione nella persona del debitore non era nemmeno estranea al diritto giustinianeo (L. 50 D. 46, 1; L. 95, 3 D. 46, 3), che l'ammetteva quando l'obbligazione fideiussoria fosse plenior dell'obbligazione principale, ed in realtà essa può avere valore concreto, ad esempio, ogni qualvolta l'obbligazione del debitore principale sia invalida per incapacità (art. 1899 cod. civ.; art. 715 di questo progetto) o quando l'obbligazione fideiussoria sia assistita da garanzie speciali. In questi casi la fideiussione presenta una concreta utilità per il creditore, e deve rimanere in vita.
149 Ho considerato pure gli effetti che la confusione produce rispetto ai terzi, negando che essa possa operare a danno di coloro che hanno acquistato diritti sul credito estinto (art. 174).
Il principio è identico a quello che regola la materia della compensazione; e non potrebbe evitarsene l'affermazione, perché non sarebbe esatto dire che, consistendo nel credito estinto l'oggetto del diritto dei terzi, la permanenza di questo diritto manterrebbe in vita un diritto senza oggetto. In realtà i diritti su diritti si risolvono in diritti sull'oggetto del diritto; l'estinzione del diritto lascia sempre sussistere il bene che ne costituiva l'oggetto, donde la possibilità di un continuato esercizio del diritto del terzo, che aveva per oggetto il bene, tuttora esistente nonostante la confusione. Il debitore liberato dovrà sempre mettere a disposizione del terzo l'oggetto del credito estinto, per permettergli l'esercizio del suo diritto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
576 In materia di confusione, il codice del 1865 disponeva che la riunione nella persona del fideiussore della qualità di debitore principale non è mai causa di estinzione dell'obbligazione principale (art. 1297 del c.c., secondo comma). Invece, le posizioni di fideiussore e di debitore principale sono di massima incompatibili, perché nessuno può essere garante di sé stesso. Talvolta però la coesistenza delle due qualità è possibile: come, ad esempio, quando il fideiussore ha accettato l'eredità del debitore con beneficio d'inventario, nel caso di nullità dell'obbligazione principale per incapacità del debitore (art. 1939 del c.c.), e nel caso in cui esistono garanzie speciali. Così essendo, si può parlare di sopravvivenza della fideiussione soltanto se questa è suscettibile di produrre propri effetti giuridici non ostante sia identica la persona del debitore e quella del fideiussore; e cioè quando il creditore ha interesse alla sopravvivenza della fideiussione (art. 1255 del c.c.). Del principio generale che la confusione non opera in pregiudizio dei terzi si è fatta una concreta applicazione a proposito dei diritti di usufrutto o di pegno spettanti a terzi sul credito estinto, che rimangono salvi non ostante la confusione verificatasi tra le parti (art. 1254 del c.c.).