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Articolo 1255 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riunione delle qualità di fideiussore e di debitore

Dispositivo dell'art. 1255 Codice Civile

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di fideiussore e di debitore principale, la fideiussione resta in vita, purché il creditore vi abbia interesse(1).

Note

(1) E' necessario che il creditore abbia un interesse altrimenti, secondo la regola, opera la confusione.

Ratio Legis

La norma esclude l'operatività della confusione se la riunione riguarda debitore e fideiussore. Nulla vieta, infatti, che il debitore sia anche garante se il creditore vi ha interesse. Si pensi all'ipotesi in cui l'obbligazione principale sia invalida per incapacità: il creditore è tutelato, comunque, dalla fideiussione, che è valida (1939 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1255 Codice Civile

I riflessi della confusione sulle obbligazioni di garanzia. Le ipotesi configurabili

Di particolare importanza è stato sempre considerato il problema dei riflessi della confusione sulle accessorie obbligazioni di garanzia. Tre, naturalmente, sono le ipotesi configurabili sull'argomento: a) riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e debitore principale; b) riunione delle qualità di creditore e fideiussore; c) riunione delle qualità di debitore e fideiussore. Tutte e tre le ipotesi sono contemplate e decise nelle fonti romane le cui divergenze interpre­tative non giova qui analiticamente riferire.

Il vecchio codice nel corrispondente art. #1297# contemplava anche esso i tre casi nel senso che la confusione incidente sul rapporto obbligatorio principale (creditore e debitore) estinguesse il rapporto fideiussorio («profitto ai fideiussori mentre la duplice ed alternativa confusione nella persona del fideiussore (fideiussore o debitore; fideiussore o creditore) non influisse sulla obbligazione principale. Questa duplice ipotesi circa la fideiussione si riscontrava nel secondo comma dell'articolo #1297# con una formula involuta la cui inconcludenza risultava dalla stessa interpretazione letterale confrontata con i lavori preparatori. Il primo caso non ha dato mai luogo a serie difficoltà. Estinto il rapporto principale, si intende che debba estinguersi l'accessorio il quale presuppone una obbligazione da garantire. In tal senso è spiegato il fenomeno nelle fonti romane e nel nuovo diritto dalla comune dottrina.


La eccezione della nuova norma e le sue applicazioni

L'articolo in esame investe opportunamente la direzione della norma contenuta nel vecchio art. #1297#. Nella duplice ipotesi di confusione in testa al fideiussore si diceva semplicemente che rimanesse salva la obbligazione principale. La cosa non era disputata nè disputabile. Se il fideiussore succede al creditore, o viceversa, non è concepibile che si cumulino comunque le due qualità. Se la reciproca e alternativa successione si ha col debitore, l'obbligazione principale non può che restare egualmente ferma con la garanzia generica dei due unificati patrimoni. Senonchè in questa seconda ipotesi il problema interessante e discusso non era questo ovviamente risolto dal vecchio codice e dal progetto del 1936 (art. 226, 2° comma), bensì quello sulla sorte della obbligazione fideiussoria di fronte al persistente creditore; su di che la legge vecchia taceva completamente. L'opinione dominante era che la fideiussione si estinguesse senz'altro; e gli argomenti addotti erano quello a contrario della semplice e nuda disposizione dell'art. #1297#, 2° comma, e l'altro tratto dall'art. #1926# ove la parola confusione si sarebbe dovuta intendere come riunione operante la estinzione. Contro tale opinione si era pronunziato il Cicu il quale giustamente obiettava che soltanto quando la fideiussione fosse divenuta effettivamente inutile poteva parlarsi di estinzione di fatto; mentre nulla vieterebbe in astratto che una persona risponda per due titoli diversi della medesima obbligazione. L'argomento derivato dal vecchio art. #1926# per cui la confusione della fideiussione non estingue l'obbligazione di chi ha garantito il fideiussore di fronte al creditore, stava proprio a dimostrare, secondo il Cicu, che nonostante la specifica confusione, può rimanere in vita l'obbligazione fideiussoria, altrimenti non si spiegherebbe la persistenza della seconda fideiussione che è un accessorio dell'altra. Altri aveva tentato di spiegare l'art. #1926# come una conseguenza della pratica impossibilità di perseguire il fideiussore principale come tale. Il nuovo codice segue sostanzialmente una soluzione intermedia sull'interessante problema nel senso che l'obbligazione fideiussoria resti in vita fin quando e fin dove lo richiede l'interesse del creditore mentre la vecchia ed ovvia affermazione circa l'obbligazione principale è stata soppressa, così come soppresso è tutto l'art. #1286#. Il caso ivi contemplato, infatti, rientra ormai nella nuova norma in esame, giacchè la fideiussione principale ivi resta ferma perchè interessa al creditore di tener ferma quella accessoria.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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