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Articolo 1252 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Compensazione volontaria

Dispositivo dell'art. 1252 Codice Civile

(1)Per volontà delle parti può aver luogo compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti(2).

Le parti possono anche stabilire preventivamente le condizioni di tale compensazione(3).

Note

(1) La compensazione volontaria si distingue da quella facoltativa che si ha quando la parte non oppone un'eccezione che potrebbe impedire la compensazione.
(2) Cioè quando non ricorrono i presupposti per la compenazione legale nè per quella giudiziale ma purchè non si tratti di crediti non compensabili (1247 c.c.).
È discusso se si possa prescindere dalla reciprocità dei crediti o se essa sia insita nella stessa nozione di compensazione. Così, eslcudendone la necessità, sarebbe ammissibile la compensazione di obbligazioni a catena: ad esempio se Tizio è creditore di Caio che è creditore di Mevio, e Mevio è creditore di Tizio, questi potrebbero accordarsi per estinguere i debiti.
(3) In tal modo le parti si accordano prima della scadenza dei crediti.

Ratio Legis

L'intento del legislatore è di consentire alle parti di operare la compensazione, anche se non ricorrono i presupposti di legge, qualora le stesse intendano accettarla comunque. Si garantisce, così, una maggior speditezza dei traffici giuridici.

Spiegazione dell'art. 1252 Codice Civile

Che cosa si intende per compensazione volontaria. La compensazione facoltativa

L'articolo è del tutto nuovo. Il vecchio codice, come non regolava la compensazione giudiziale, così non aveva alcun accenno alle altre due specie di compensazione che la dottrina soleva qualificare convenzionale e facoltativa. Nella ipotesi contemplata da questo nuovo articolo si ha il fenomeno inverso a quello previsto nel n. 4 dell'art. 1246. Lì si dice che il debitore può rinunziare anche preventivamente alla compensazione. Qui si dispone che per volontà delle parti può aver luogo la compensazione anche se non ricorrono le condizioni previste dagli articoli precedenti. E si soggiunge, nel secondo comma, che le parti stesse possono anche prestabilire le condizioni particolari. Con la ripetuta locuzione «per volontà delle parti», «le parti possono», la norma parrebbe alludere alla sola compensazione convenzionale; a quella, cioè, per cui l'apposito contratto, preventivo o posteriore, venga a rimuovere qualcuno degli ostacoli di legge. Ma l'ampia intitolazione di «compensazione volontaria» sembra comprendere anche quella che la dottrina denomina compensazione facoltativa, caratterizzata dal fatto che l'ostacolo viene rimosso con dichiarazione unilaterale della parte in cui favore esso era posto dalla legge; come se il debitore rinunci al termine stabilito a suo esclusivo vantaggio, ovvero accetti la liquidazione del proprio credito offerta dall'avversario. Questa specie di compensazione, che pur deriva indirettamente dalla volontà di una parte, e che perciò si suole far rientrare nella più ampia categoria della compensazione volontaria, viene considerata invece da alcuni come una specie o una forma della compensazione legale in quanto la volontà del dichiarante non sarebbe diretta ad altro che alla compensazione legale di cui appunto si viene ad eliminare l'ostacolo. Ma questo potrebbe dirsi in astratto, e lo si è infatti osservato autorevolmente, anche per la compensazione giudiziale, ove l'ostacolo è rimosso dal giudice per iniziativa della parte. La differenza sostanziale, peraltro, consiste in ciò che l'effetto estintivo si verifica solo al momento della dichiarazione giudiziale, perchè soltanto allora si ha la coesistenza dei due crediti compensabili.


Le stipulazioni preventive e le loro limitazioni

La vera e propria compensazione convenzionale, cui principalmente si riferisce la norma in esame, si ha quando le parti modificano per contratto in qualunque senso, le condizioni poste dalla legge per la compensazione legale. A proposito della rinunzia alla compensazione, si è già spiegato che le norme, in questo settore, non hanno carattere cogente. E’ chiaro, pertanto, che un contratto a contenuto estintivo può avere per oggetto la speciale elisione dei due crediti altrimenti non compensabili. Ma il primo comma dell'articolo si riferisce espressamente a tutte le condizioni previste negli articoli precedenti. Non soltanto quindi, gli ostacoli della illiquidità e della inesigibilità le parti possono rimuovere, ma anche quelli contemplati negli articoli 1246 e 1247. Per quest'ultimo, naturalmente, occorre il consenso dei terzi garanti interessati. Alquanto più delicata è la questione per i casi enumerati nell'art. 1246. La convenzione posteriore non potrebbe trovare ostacolo per nessuno dei casi elencati nei numeri 1, 2, 3 e 5. Quella preventiva potrebbe invece, per alcuno di essi, trovare un ostacolo che trascenda la regola ordinaria dell'articolo in esame e derivi, invece, dai principi generali sulla liceità dell'oggetto e sulla imperatività di alcune norme a carattere sociale ed umano. Così, ad esempio, nel caso del n. 1, potrebbe ravvisarsi nel patto preventivo la spinta a commettere uno spoglio violento per realizzare indirettamente e fuori delle vie legali il proprio credito. E nel caso del n. 3, il contraente più forte potrebbe eludere, con la compensazione pattizia, gli intenti considerevoli che hanno ispirato la norma dell'art. 545 della nuova procedura civile.

Un contratto speciale che ha per contenuto prevalente la compensazione è il conto corrente (art. 1823) per il quale le parti, derogando appunto alle norme degli articoli 1242 e 1243, si obbligano a liquidare a termine, i loro reciproci crediti considerandoli come rimesse inesigibili e indisponibili fino alla scadenza stabilita.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1252 Codice Civile

Cass. civ. n. 23716/2013

Un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti.

Cass. civ. n. 849/1969

La compensazione volontaria dà luogo ad una figura negoziale perfettamente autonoma e distinta rispetto alla transazione e, come tale, non soggetta all'onere della forma scritta prescritta ad probationem tantum dall'art. 1967 c.c.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1252 Codice Civile

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Ottavio C. chiede
venerdì 08/05/2020 - Piemonte
“Egregi Signori,
richiedo il vostro parere circa la sostenibilità legale di un contratto di compensazione volontaria multilaterale, ex. art. 1252 c.c..
Se in tale ambito ravvisate una diversa sostenibilità nelle due seguenti fattispecie di riferimento:
1. Ex ante: Tizio deve 100 a Caio il quale deve 50 a Sempronio il quale deve 30 a Tizio. Post compensazione: Tizio dovrà 70 a Caio che dovrà 20 a Sempronio (ciascuna parte riduce il proprio debito di 30 - il minore delle varie obbligazioni a catena);
2. Ex Ante: Tizio deve 100 a Caio il quale deve 50 a Sempronio il quale deve 30 a Tizio. Post compensazione: Tizio dovrà 50 a Caio e 20 a Sempronio (calcolato per ciascuna parte il netto credito/debito, chi è a netto debito sarà debitore direttamente chi è a netto credito).
Posso inviare, come integrazione, bozza (idea) di contratto di compensazione, predisposta per la gestione della fattispecie 1 di cui sopra.
Grazie,
Ottavio C.”
Consulenza legale i 18/05/2020
La compensazione volontaria è espressamente prevista dall’art. 1252 del c.c., il quale stabilisce al primo comma che la compensazione può aver luogo per volontà delle parti, anche se non ricorrono le condizioni previste dalle norme precedenti (in particolare gli artt. 1243 e 1246 del c.c.). Tale ipotesi di compensazione volontaria si riferisce a rapporti obbligatori già esistenti; ma è anche possibile un accordo preventivo sulla compensazione, cioè relativo a crediti - debiti non ancora sorti, come contemplato dal secondo comma dell’art. 1252 c.c.
La particolarità dell’ipotesi prospettata nel quesito risiede nel fatto che essa coinvolge più soggetti, in una sorta di compensazione “a catena”.
Ora, a ben vedere l’art. 1241 del c.c., nel definire la compensazione, utilizza l’espressione “quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra”, precisando altresì che in tal caso “i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti”.
Dunque la compensazione, in linea di principio, è un modo di estinzione dell’obbligazione che presuppone un rapporto tra due soggetti.
In conformità a quanto appena detto, la compensazione volontaria è stata da tempo definita come “un negozio bilaterale diretto ad elidere le reciproche ragioni di credito, previo riconoscimento della loro esistenza” (così Cass. Civ. 253/1984; nello stesso senso la ancora più risalente Cass. Civ. 4177/1978).
La medesima definizione è stata ripresa in tempi recenti, anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Brescia, Sez. I, 02/12/2003).
Tuttavia, non si rinvengono ragioni giuridiche per escludere la validità di un accordo di compensazione “plurilaterale”. Nulla vieta, cioè, che le parti concludano liberamente un simile contratto nell’esercizio del proprio potere di autonomia contrattuale, sancito dall’art. 1322 del c.c.
Al riguardo, tra le due modalità descritte nel quesito, potranno scegliere quella ritenuta maggiormente soddisfacente per i propri interessi.