(massima n. 1)
La compensazione volontaria non richiede la certezza, liquidità ed esigibilità dei contrapposti crediti, come risulta dall'art. 1252 c.c., ma si fonda sull'accordo delle parti, la cui dimostrazione non richiede l'osservanza di forme particolari e può essere accertata con valore dichiarativo dal giudice del merito, a seguito di specifica eccezione di parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto dimostrato un accordo di compensazione volontaria fra una società installatrice di impianti elettrici e la committente, per i crediti rispettivamente discendenti dall'esecuzione di opere elettriche e dall'acquisto di materiale motociclistico ed interventi di officina eseguiti dalla seconda in favore del legale rappresentante dell'appaltatrice).