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Articolo 1247 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Compensazione opposta da terzi garanti

Dispositivo dell'art. 1247 Codice Civile

Il fideiussore può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso il debitore principale(1).

Lo stesso diritto spetta al terzo che ha costituito un'ipoteca o un pegno.

Note

(1) Poiché la garanzia del terzo è accessoria, non vale la regola inversa, cioè al debitore non è concesso di opporre un eventuale credito del fideiussore verso il creditore.

Ratio Legis

La norma è un'applicazione particolare del principio generale di accessorietà: le garanzie, reali e personali, sussistono se e nella misura in cui sussiste l'obbligazione principale da garantire (v. 1253 c.c.). Se questa è suscettibile di compensazione, anche i garanti possono procedere, per liberarsi dall'obbligo di garanzia.

Spiegazione dell'art. 1247 Codice Civile

Il funzionamento della compensazione di fronte ai terzi garanti. I principi opposti e le modifiche al codice abrogato

Il corrispondente art. #1290# del codice abrogato conteneva tre norme distinte che erano la logica applicazione del principio sulla reciprocità dei debiti da compensare. Nel primo comma si stabiliva che il fideiussore potesse opporre al creditore la compensazione derivante dal credito del debitore principale; ma che non fosse ammissibile la reciproca a vantaggio di quest'ultimo. Nel secondo comma si disponeva che la compensazione opponibile dal debitore in solido dovesse limitarsi alla porzione spettantegli per il rapporto interno. L'art. 1247 ha conservato soltanto la prima norma circa la fideiussione e vi ha aggiunto nel secondo comma il caso analogo del terzo datore di pegno o di ipoteca. Delle due eliminazioni che si riscontrano nell'articolo medesimo al confronto col vecchio, quella che riguarda il debitore principale è radicale; l'altra si risolve in un semplice trasferimento nella disciplina delle obbligazioni in solido (art. 1302) ove la vecchia norma è integrate con quella simmetrica sulla solidarietà attiva. La prima soppressione è derivata certo dal fatto che la norma per il debitore principale era superflua, oltre che estranea all'argomento. Superflua, perché dalla distinzione basilare dell'art. 1241 deriva ovviamente che il credito del fideiussore, essendo in testa ad un soggetto diverso, non può servire da strumento di compensazione. Nel rapporto di fideiussione il debito del garante è tale soltanto di fronte al creditore e non già nel rapporto interno, ove i soggetti passivi solo nettamente separati e identificati dal diritto di regresso o di rilievo integrale. Non era quindi affatto necessario dire che il debitore non potesse dedurre in compensazione il credito altrui; cioè dell'estraneo fideiussore. Rimaneva, invece, la opportunità, se non la necessità, di ribadire la norma contraria riguardante il fideiussore, poiché, pure essendo anche esso estraneo al credito del debitore principale, ha però sempre il diritto di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore medesimo, tranne quella derivante dalla incapacità legale, secondo la norma dell'art. 1915 del presente codice formulato più estesamente del vecchio art. #1927#. E tra le eccezioni sarebbe senz'altro rientrata quella di compensazione legale che produce la immediata estinzione obiettiva del debito principale. La tradizionale norma espressa è stata peraltro mantenuta per ribadire questo diritto personale del fideiussore, in cui pregiudizio non varrebbe una qualsiasi rinunzia del debitore. E poiché la posizione del terzo datore di pegno o di ipoteca è sostanzialmente identica a quella del fideiussore (salva la più limitata responsabilità), la nuova norma espressa dal secondo comma giova anche per eliminare dubbio derivante dalla mancanza di una obbligazione personale da parte del terzo garante speciale.

Il rinvio della norma relativa alle obbligazioni solidali dispensa qui da ogni illustrazione. Giova soltanto notare che con la compensazione limitata alla porzione del concreditore o del condebitore, resta sostanzialmente osservato il principio della reciprocità poiché, data la interna divisione, fino a quella misura ricorre indirettamente la identità dei soggetti tra i quali la compensazione viene ad operare.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1247 Codice Civile

Cass. civ. n. 2573/2002

Nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, questi, può, con l'opposizione al decreto, eccepire, ai sensi degli artt. 1247 e 1945 c.c., la compensazione con il debito che il creditore ha verso il debitore principale garantito, ancorché tale debito, non ancora scaduto alla data del decreto, diventi esigibile nel corso del giudizio di opposizione.

Cass. civ. n. 9801/2000

La clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento incondizionatamente e su semplice richiesta è incompatibile con l'eccezione fideiussoria di cui all'articolo 1247 c.c. (compensazione opposta dal garante con un debito del creditore verso il debitore principale), in quanto il rapporto di garanzia risulta caratterizzato da autonomia causale che ne esclude la connotazione di accessorietà rispetto al rapporto obbligatorio garantito.

Cass. civ. n. 13661/1992

La fidejussione cauzionale (o cauzione fidejussoria o assicurazione cauzionale) costituisce una figura contrattuale atipica, intermedia fra il deposito cauzionale e la fideiussione, la quale pur avendo come parte un'impresa di assicurazione, assolve alla funzione non di copertura di un rischio, ma di garantire il pagamento di una cauzione. Trattandosi di contratto atipico, la sua esatta natura e regolamentazione vanno desunte, caso per caso, dalle clausole concretamente stipulate dalle parti, pur essendo in principio applicabile la disciplina della fidejussione i cui elementi sono prevalenti. In particolare, la clausola con la quale le parti abbiano espressamente previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito a semplice richiesta, non è incompatibile con le tipiche eccezioni fideiussorie quali quelle fondate sugli articoli 1247 (compensazione opposta dal garantito) e 1251 c.c. (esclusione della garanzia per il debitore che abbia pagato il debito pur potendo opporre la compensazione) quando ricorrano i presupposti della compensazione in senso tecnico, cui è subordinata l'applicabilità delle norme richiamate, e cioè che si tratti di debiti reciproci scaturenti da rapporti diversi e non di contrapposte posizioni debitorie e creditorie nascenti dallo stesso rapporto che si risolvono in una questione contabile di dare e di avere.

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