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Articolo 1196 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese del pagamento

Dispositivo dell'art. 1196 Codice Civile

Le spese del pagamento sono a carico del debitore [672, 1215, 1245, 1475, 1510, 1774].

Ratio Legis

Il debitore sopporta le spese del pagamento proprio a causa della sua posizione debitoria.

Spiegazione dell'art. 1196 Codice Civile

Fondamento della norma

La norma risponde ad un principio fondamentale in materia di adempimento: il principio, cioè, che una volta determinata la prestazione, nella sua quantità e qualità, il creditore ha diritto a riceverla integralmente. È chiaro che se da questa dovessero dedursi le spese che la riguardano, il creditore ne avrebbe pregiudizio. Tuttavia va subito rilevato che la regola non è applicabile ad ogni rapporto obbligatorio: innanzi tutto ad essa può derogare la volontà delle parti, cui bisogna riconoscere siffatta efficacia, non versandosi, certo, in materia d'ordine pubblico; in secondo luogo alla medesima regola la legge pone delle eccezioni come, ad es. nel caso del contratto di vendita in cui le spese, ove non sia stabilito diversamente, sono poste (art. 1475 del c.c.) a carico del compratore che se può dirsi debitore del prezzo (ed in ciò si avrebbe un'applicazione dell'art. 1196) e, però, a sua volta creditore dell'alienante per la cosa del contratto di mandato le cui spese sono rimborsate (art. 1790 del c.c.) dal mandante (creditore) al mandatario (debitore). È da tener presente, infine, che il principio enunciato dall'articolo in esame ha valore nei riguardi solo del creditore e del debitore e non pure dei terzi i quali abbiano, per avventura, dei diritti da far valere in base al rapporto creditorio e debitorio: così, ad es., lo Stato, per eventuali tributi da riscuotere dal debitore o dal creditore per il negozio che essi hanno posto in essere, non può vedersi opporre dal creditore la regola dell'art. 1196, poiché esso avrà diritto di riscuotere la somma dovutagli da costui e dal debitore solidalmente.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Massime relative all'art. 1196 Codice Civile

Cass. civ. n. 24640/2021

In tema di finanziamenti personali garantiti da cessione del quinto della pensione, è valido il patto concluso mediante sottoscrizione del modulo di accreditamento con il quale l'istituto finanziatore, accreditato ma non convenzionato, si obblighi, accettando il regolamento approvato dall'INPS, a sostenere gli oneri di gestione delle cessioni sostenuti dall'istituto di previdenza, in quanto la disposizione dell'art. 1196 c.c., che pone le spese del pagamento a carico del debitore, così come può essere derogata da un accordo tra debitore e creditore, allo stesso modo può essere derogata da un accordo tra debitore ceduto e finanziatore cessionario del credito.

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