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Articolo 1192 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pagamento eseguito con cose altrui

Dispositivo dell'art. 1192 Codice Civile

Il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre(1) [1478], salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.

Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno [1218](2).

Note

(1) Il principio dell'effetto solutorio dell'adempimento è ripreso in tema di vendita di cosa altrui (v. 1478 c.c.).
(2) In caso di beni altrui rivendicati vittoriosamente dal reale proprietario il creditore conserva il diritto all'esatto adempimento verso il debitore. Egli può invece ottenere il risarcimento del danno solo se è in buona fede.

Ratio Legis

In caso di adempimento dell'obbligazione con beni di cui il debitore non può disporre il legislatore sceglie di tutelare il creditore in buona fede: infatti solo questo ha la legittimazione ad impugnare il pagamento. Il debitore, invece, può impugnare solo se ciò non pregiudica in alcun modo il creditore, il quale non solo riceve comunque quanto gli spetta ma è anche liberato dal rischio che il reale proprietario gli chieda la restituzione.

Spiegazione dell'art. 1192 Codice Civile

Prestazione eseguita da un incapace

Le ipotesi considerate da questo articolo e dal precedente erano previste dal codice del 1865 nell'art. 1240 che — sia pure con riguardo ad un adempimento sostanziantesi nel trasferimento della proprietà della cosa — mentre dichiarava non liberatorio un pagamento fatto da chi non era ne proprietario della cosa oggetto di un negozio traslativo, nè capace di alienarla, nel capoverso, tuttavia, negava al solvens azione per ripetere la somma o la cosa se questa, consumabile o non con l'uso, era stata dall' accipiens consumata in buona fede.

Su entrambe le soluzioni, che si rivelavano aderenti a principi fondamentali in materia, il nuovo codice ha sostanzialmente innovato. Riguardo alla prima, l'art. 1191 nega al debitore che, incapace di agire, ha eseguito una prestazione, di impugnarla per il suo stato di incapacità: si ha una deroga al principio (art. 1425 del c.c.), secondo cui il contratto è annullabile se una delle parti era illegalmente incapace di contrattare ed è parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall'art. 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere. La spiegazione addotta, e cioè che non può prevalere l'interesse dell'ordinamento giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta, non persuade: essa non solo sovverte i principi posti dallo stesso ordinamento giuridico in tema di capacità d'agire e di validità di atti compiuti da chi di quella è privo, ma può anche provare troppo, infatti perchè non si dovrebbe, per lo stesso motivo, ritenere valido qualsiasi negozio giuridico — anche di disposizione, come il pagamento — compiuto dall'incapace quando si provi che questi vi era obbligato? L'interprete, tuttavia, è tenuto ad applicare la norma positiva, la quale: a) richiede, come regola, nel solvens la capacita implicante attività non meramente materiale ma giuridica; b) nega implicitamente al creditore di impugnare la prestazione ricevuta perchè fatta da persona incapace; c) non trova più applicazione se il debitore incapace adempia in modo (es. datio in solutum) e momenti diversi da quelli previsti nel rapporto obbligatorio: qui il negozio solutorio è senz'altro attaccabile, nel primo caso perchè è richiesto un valido accordo per la sostituzione dell'oggetto della prestazione, nel secondo perchè dovendo ancora sopraggiungere il dies solutionis l'obbligo non deve essere adempiuto prima di questo, pertanto se il debitore invece adempie, così facendo rinuncia al termine e deve, perciò, avere piena capacita d'agire.


Prestazione eseguita con cosa altrui

Anche per l'ipotesi di prestazione effettuata con cosa altrui, l'art. 1192 si discosta dall'art. 1240, però la diversa disciplina che vi è contenuta, può, all'opposto di quella dell'art. 1191, essere accolta, se si medita sul difforme punto di vista da cui il codice considera i negozi di disposizione di cose altrui. Infatti, riconosciuta a questi immediata efficacia obbligatoria, non si poteva consentire al debitore di impugnare la prestazione perchè effettuata con cose altrui: solo se egli offre al creditore di adempiere con cose di cui può disporre vien meno ogni motivo per negargli la ripetizione di quelle consegnate e di sottrarsi cosi alla responsabilità verso il proprietario delle cose date in solutione.

Il diritto di impugnare la prestazione eseguita con cose altrui, negato al debitore è, invece, riconosciuto all' accipiens, in considerazione di un suo legittimo interesse a prevenire molestie o evizioni da parte del terzo proprietario delle cose. Se questo pericolo non sussiste, può anche mancare un interesse del creditore all'impugnativa: l'ipotesi è riferibile soltanto ai contratti reali traslativi della proprietà di cose mobili per i quali vige il principio secondo cui il possesso di cose mobili, in buona fede, costituiscee titolo per i terzi (art. 1153 del c.c.). Ma perchè possa impugnare la prestazione avente per oggetto cose altrui il creditore deve, all'atto in cui la riceve, essere in buona fede, che nella materia in esame significa ignoranza dell' alienità della cosa offertagli. All'opposto la consapevolezza della non appartenenza della cosa al solvens importa, di necessità, che egli debba accettare la prestazione a proprio rischio e pericolo.

Il codice nulla dice circa un'eventuale legittimazione del terzo proprietario della cosa prestata dal debitore a rivendicare questa sia dal creditore, possessore, sia dallo stesso solvens: non sembra però dubbio che un tale diritto debba essere senz'altro riconosciuto al terzo, purchè contro di esso non si possa invocare il principio dell'art. 1153 se si tratta di cose mobili, o opporre l'usucapione se si tratta di cose immobili o mobili iscritte in pubblici registri.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

77 La Commissione reale non aveva giustificato la soppressione dell'art. 1240 cod. civ. Che, però, occorresse sottoporlo ad una revisione m'è apparso sicuro, dopo uno studio accurato dei problemi affrontati nella norma suddetta.
L'art. 1240 aveva riguardo alle ipotesi del pagamento eseguito da un incapace o con cose altrui, ipotesi che ho creduto di regolare separatamente dividendo l'unico articolo in due.
79 Quanto al pagamento eseguito con cosa altrui, esso andava regolato (art. 88) in relazione al diverso punto di vista dal quale deve essere guardato il problema della disposizione su cose altrui.
La tendenza di questo progetto è di riconoscere alla disposizione stessa una immediata efficacia obbligatoria, dal che deve necessariamente derivare che il debitore non può impugnare il pagamento che abbia fatto con cose d'altri. Questo diritto va, invece, riconosciuto in ogni caso al creditore, il quale ha un legittimo interesse a evitare di essere costretto, prima o dopo, a restituire la cosa al vero proprietario.
Il quake può, infatti, rivendicare le cose che hanno formato oggetto del pagamento secondo le regole generali: ma l'art. 1240 cpv. cod. civ. esclude tale obbligo per le cose che si consumano con l'uso se sono state consumate in buona fede.
Ho chiarito che il creditore non è tenuto alla restituzione delle cose delle quali doveva, all'atto del pagamento, acquistare la proprietà, se le abbia in buona fede alienate o consumate: ho esteso quindi l'esenzione dall'obbligo di restituzione al caso di alienazione in buona fede, che non era prevista dall'art. 1240 cod. civ.
E' naturale che la norma dell'art. 88 opera nei casi in cui non agisce l'art. 707 cod. civ. (universalità, furto, smarrimento); ed infatti essa parte dall'ipotesi in cui il creditore, nonostante la sua buona fede, non abbia effettivamente acquistato la proprietà stessa, per quanto la dovesse conseguire.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

564 Si dà protezione al creditore contro l'impugnazione del pagamento che si fondi sull'incapacità del debitore (art. 1191 del c.c.); non può prevalere l'interesse che pone l'ordine giuridico a che gli atti dell'incapace siano compiuti con le formalità preordinate dalle leggi, di fronte al fatto che il debito esisteva e che il pagamento corrispondeva alla prestazione dovuta. Il debitore, inoltre, non può impugnare il pagamento fatto con cose altrui, perchè è tenuto a garantire il creditore per ciò che ha consegnato. Ma se egli offre una nuova prestazione idonea, cioè la prestazione di cose di cui può disporre, praticamente attua la garanzia dovuta; non vi è più ragione allora per impedirgli di chiedere la restituzione della cosa consegnata, e di ovviare così alla sua responsabilità verso il proprietario della stessa. In questi sensi è l'art. 1192 del c.c., primo comma, il quale non fa alcuna differenza tra caso in cui il debitore sia di buona fede e caso in cui il debitore sia di mala fede, per il già indicato motivo che, con la nuova prestazione, il creditore riceve ugualmente il suo, e non può avere interesse ad opporre la mala fede del solvente. Ha invece rilevanza distinguere talvolta tra creditore di buona o di mala fede, per delimitare i casi in cui l'accipiens può insorgere contro il pagamento fattogli con cosa che non era del debitore. Se il creditore, all'atto della solutio, aveva notizia dell'alienità della cosa prestata, non può reagire contro il pagamento, implicitamente accettato a proprio rischio e pericolo. Se di buona fede, il creditore può invece impugnare il pagamento eseguito a suo favore (art. 1192 del c.c., secondo comma); egli ha interesse di prevenire la molestia e l'evizione, senza attendere l'azione del terzo contro di lui. Solo in qualche caso, per quanto in buona fede, il creditore può non avere alcun interesse all'impugnazione: così è quando il pagamento ha per oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata nel creditore. Questa ipotesi era considerata dal codice civile del 1805 all'art. 1240; ma, potendo soltanto riferirsi a cose mobili, essa deve intendersi regolata dal principio « possesso vale titolo » (art. 1153 del c.c., primo comma), in modo che doveva ritenersi inutile riprodurre l'art. 1240 del c.c. suddetto.

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