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Articolo 450 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Pubblicità dei registri dello stato civile

Dispositivo dell'art. 450 Codice Civile

I registri dello stato civile sono pubblici(1).

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte(2).

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Note

(1) La funzione pubblica della registrazione consiste nel certificare l'esistenza dei fatti rappresentati ai fini probatori, ed inoltre nel documentarli ufficialmente per la pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi (affinché vi sia, quindi, la conoscibilità legale) che possono, di tal guisa, prenderne visione presso gli uffici competenti.
(2) L'estratto è una riproduzione di un atto (cd. e. per integrale) o di alcune sue parti essenziali (cd. e. per riassunto, in quanto riportante e indicazioni contenute nell'atto e nelle relative annotazioni).
Diversamente, i certificati sono attestazioni autonome con le quali si documentano fatti o qualità relative ai soggetti. Essi, unitamente agli estratti per riassunto, fanno fede fino a querela di falso circa la provenienza dell'attestazione e del fatto che essa derivi dai registri.
Gli estratti per copia integrale invece godono della stessa efficacia probatoria dell'originale.

Spiegazione dell'art. 450 Codice Civile

Sulla necessità che i registri dello stato civile siano pubblici non occorre far lungo discorso. La pubblicità è indispensabile data la grande importanza che la legge attribuisce agli atti dello stato civile. Basta ricordare le disposizioni degli articoli 236 e 237 di questo codice, concernenti la filiazione, con cui è stabilito che tale filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile e che nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio e di possesso di stato conforme all'atto stesso.
E poiché la nuova legge, con le annotazioni nell'atto di nascita, come abbiamo accennato, costituirà la biografia giuridica di ogni persona, l'importanza di questi atti è di evidenza solare.
Se, pertanto, essi non fossero pubblici, nel senso che chiunque può prenderne visione presso l'ufficio di stato civile, si può facilmente immaginare a quanta perdita di tempo si andrebbe incontro, a quante difficoltà e, eventualmente, anche a pericoli di contestazioni.
Se la consultazione dei registri non fosse pubblica, chi volesse provare lo stato civile proprio o quello altrui, finirebbe spesso per essere costretto a fare una lite preliminare unicamente a questo scopo.
Conseguenza della pubblicità è l'obbligo imposto dal codice agli ufficiali dello stato civile di rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.
Pubblicità, peraltro, non significa concessione ai privati della libertà di disposizione materiale di registri e documenti. È intuitivo che questi sarebbero presto resi inservibili, a prescindere dal pericolo di alterazioni e sottrazioni, che gli ufficiali pubblici non avrebbero possibilità di prevenire e di impedire.
L'ultimo comma dell'art. 450 dispone perciò che gli ufficiali pubblici devono corrispondere alle richieste dei privati provvedendo a compiere essi stessi, sui registri e sui documenti che hanno in custodia, le indagini che a quelli interessano, per trarne, poi, eventualmente le notizie da consacrare nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 450 Codice Civile

Cass. civ. n. 24798/2008

La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Rigetta, App. Lecce, 13 novembre 2004)

Cass. civ. n. 23745/2007

La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell'art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. (Rigetta, App. Roma, 31 Luglio 2003).

Cass. civ. n. 3038/1977

Tutti gli effetti della sentenza di divorzio - sia quelli personali che quelli patrimoniali - si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt 2908 e 2909 Cod. civ., mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art. 10 della legge n. 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva,dello status delle persone fisiche, che è propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza della efficacia inter partes, che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella erga omnes, comportante la opponibilità ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicità (dichiarativa).

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