Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso [221 c.p.c.], di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto [2700] (1).
Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria [2697].
Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore [2739] (2).
Note
L'ufficiale attesta ciò che è avvenuto in sua presenza: per questo si parla di accertamento costitutivo.