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Articolo 426 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata dell'ufficio

Dispositivo dell'art. 426 Codice Civile

Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato [424] oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente(1), degli ascendenti o dei discendenti(2).

Note

(1) Le parole «della persona stabilmente convivente,» sono state inserite dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2004 n. 6.
(2) La cessazione dall'ufficio (salvi i casi di morte dell'interdetto o dell'inabilitato) consegue ad apposita domanda del tutore o del curatore, presentata al giudice tutelare alla scadenza del decennio.

Spiegazione dell'art. 426 Codice Civile

L'assistenza del tutore o del curatore è, in sostanza, un non lieve munus publicum di solidarietà sociale. Ma, per gli estranei, richiede dei limiti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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