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Articolo 389 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Registro delle tutele

Dispositivo dell'art. 389 Codice Civile

Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari [363] e dei rendiconti [385] e tutti i provvedimenti che portano modificazioni nello stato personale o patrimoniale del minore [47, 48, 50, 51](1).

Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per la annotazione in margine all'atto di nascita del minore.

Note

(1) Per la trascrizione nel registro delle tutele, il provvedimento dovrà essere definitivo, ossia non reclamato entro 10 gg. dalla notificazione. Si veda inoltre il d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 sull'ordinamento dello stato civile.

Spiegazione dell'art. 389 Codice Civile

Il registro delle tutele, introdotto dal codice civile vigente, è quanto mai utile ed opportuno. In esso si fa menzione di tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le tutele: apertura e chiusura della tutela, nomina, esonero e rinnovazione del tutore e del protutore, risultanze degli inventari e dei rendiconti, in modo che in ciascun momento si possa avere una cognizione esatta dello stato di una tutela. Al cancelliere, poi, è affidato il compito di collegare il registro delle tutele cogli atti dello stato civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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