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Articolo 297 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Assenso del coniuge o dei genitori

Dispositivo dell'art. 297 Codice Civile

(1)Per l'adozione è necessario l'assenso(2) dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati [311].

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando [312], pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità [414] o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Note

(1) L'articolo è stato modificato dall'art. 132 della L. 29 maggio 1975 n. 151; da tale intervento legislativo non si è più reso necessario l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando quando sia precedentemente intervenuta la separazione legale (ma non qualora vi sia stata una mera separazione di fatto).
(2) La natura dell'assenso è quella di una autorizzazione privata dei soggetti che risentono degli effetti della costituzione del rapporto di adozione senza essere parti del rapporto stesso (così C.M. Bianca).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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