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Articolo 298 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Decorrenza degli effetti dell'adozione

Dispositivo dell'art. 298 Codice Civile

L'adozione produce i suoi effetti(1) dalla data del decreto che la pronunzia [309, 313].

Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso(2).

Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto(1), si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione(3).

Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione.

Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti [299] dal momento della morte dell'adottante.

Note

(1) La decorrenza degli effetti avviene dalla data della sentenza che pronuncia l'adozione, essendo peraltro possibile (solamente) sino a quel momento la revoca del consenso prestato (come generalmente previsto per gli atti espressione di poteri inerenti alla famiglia).
Qualora medio tempore intervenisse la morte di chi avesse prestato il consenso ma non si fosse pervenuti all'emanazione del decreto, sarà possibile procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione, salva l'opposizione degli eredi.
(2) Si precisa però come il successivo art. 313 (così come novellato nella formulazione introdotta dall'art. 30 della L. 28 marzo 2001, n. 149) prevede che l'adozione sia decisa con sentenza.
(3) Si tende quindi a favorire la creazione del vincolo adottivo, garantendo ed attuando la volontà esplicitata dal defunto; si rileva comunque come l'adozione pronunziata dopo la morte produca i suoi effetti già dal momento della morte.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 298 Codice Civile

Cass. civ. n. 5343/2015

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator". La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 8015/1997

Il genitore non affidatario non è legittimato ad impugnare, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., il provvedimento di adozione in casi particolari, posto che l'art. 313 c.c., come novellato dalla legge n. 184 del 1983 (art. 65) conferisce la legittimazione ad impugnare il decreto del tribunale solo all'adottante, all'adottando ed al P.M., non anche al suddetto genitore, che pur deve, ai sensi dell'art. 56, terzo comma della citata legge n. 184 del 1983, prestare l'assenso, il cui rifiuto, peraltro, siccome espresso da genitore non esercente la potestà quale è quello non affidatario (artt. 317, ultimo comma c.c. e 155 comma terzo c.c.) non preclude al tribunale di procedere all'adozione, ove ritenga il rifiuto stesso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'adozione riguardi un minore, il genitore legittimo, anche se non affidatario e non esercente la potestà genitoriale, può impugnare ex art. 313 c.c. il decreto del tribunale per i minorenni quale rappresentante del figlio minore, posto che in più occasioni ii legislatore (artt. 155, 317, 317 bis c.c.) ha inteso far salvo, per il genitore non affidatario, un potere di vigilanza sulla crescita del minore, nel cui ambito rientra la facoltà di adire il giudice ove ritenga sussistere il pericolo di un pregiudizio per l'interesse del figlio.

Cass. civ. n. 4258/1995

Il limite previsto per la revoca del consenso alla adozione, che, ai sensi dell'art. 47, L. n. 184 del 1983, non può essere successivo al decreto che pronuncia l'adozione, non impedisce all'adottante di far valere, con il reclamo di cui all'art. 313 c.c., sopravvenute circostanze ostative alla adozione, perché queste circostanze, anche quando dipendono dalla volontà dell'adottante (quale, nella specie, il deterioramento dei rapporti coniugali), si distinguono logicamente dalla revoca, che determina il venir meno di un dato soggettivo per la pronuncia del provvedimento di adozione.

La legittimazione dell'adottante ad impugnare il decreto che accoglie la richiesta di adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c., non è condizionata dalla presenza di un interesse proprio dello stesso, trattandosi di procedimento diretto a garantire i preminenti interessi del minore. Ne consegue che il predetto decreto può essere impugnato dall'adottante, benché conforme alla istanza di questo, anche per far valere cause ostative sopravvenute. (Nella specie, il decreto di accoglimento dell'istanza di adozione proposta ai sensi dell'art. 44, lettera b, L. 4 maggio 1983, n. 184, era stato impugnato dall'adottante a seguito di deterioramento dei rapporti con il coniuge, madre del minore, per far valere la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per fare luogo alla adozione).

Cass. civ. n. 1133/1988

Nel procedimento di adozione di persona maggiorenne disciplinato dagli artt. 291 e seguenti (nuovo testo) del codice civile, la revoca del consenso dell'adottante o dell'adottato deve essere espressa prima della pronuncia del tribunale e non anche prima della pronuncia della corte d'appello in sede di reclamo, essendo questa ultima meramente eventuale e non potendosi consentire che un atto dispositivo della parte ponga nel nulla il provvedimento del tribunale.

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