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Articolo 256 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Irrevocabilità del riconoscimento

Dispositivo dell'art. 256 Codice Civile

Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento [254, 679] ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato [679 ss. c.c.] (1).

Note

(1) In dottrina (Cicu in Tratt. Vassalli) si parla -non senza critiche- di discrezionalità nel riconoscere "limitata alla creazione del titolo", che vale prima dell'atto e subito dopo svanisce. Permane unanime la convinzione della irrevocabilità del riconoscimento effettuato in un testamento revocato, poichè si riconosce tutela conservativa della scheda testamentaria ante mortem rendendola acquisibile in via cautelare durante la vita del testatore.

Ratio Legis

La ratio della norma è ovviamente quella di conferire certezza giuridica ad un fondamentale rapporto creatosi con l'atto accertativo posto in essere, dal quale derivano diritti soggettivi capitali e titoli di stato indisponibili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 256 Codice Civile

Cass. civ. n. 30122/2017

L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del suo autore, ex art. 263 c.c., ancorché non richieda la sopravvenienza di elementi di conoscenza nuovi rispetto a quelli noti al momento del riconoscimento, non ne costituisce una revoca, non consentita dall'art. 256 c.c., poiché l'autore che impugna il riconoscimento è tenuto a dimostrare la non rispondenza del riconoscimento al vero. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/05/2014).

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