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Articolo 181 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rifiuto di consenso

Dispositivo dell'art. 181 Codice Civile

(1)Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice(2) per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria(3) nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione(4).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 60 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Relativamente alla competenza, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 38 co. II delle disp. att., e pertanto sarà competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza della famiglia.
(3) L'autorizzazione del giudice alla stipula dell'atto dovrà riguardare provvedimenti assolutamente necessari ed urgenti per l'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.
(4) Il rifiuto illegittimo di uno dei coniugi potrebbe configurare l'applicabilità dell'art. 193 del c.c., nel caso la mala gestio della comunione pregiudichi o anche solo metta in serio pericolo gli interessi della stessa o dell'altro coniuge.

Ratio Legis

La ratio della norma è quella di favorire la gestione della vita familiare mediante l'accordo dei coniugi per le decisioni più importanti, riservando un procedimento più snello e semplice (atti effettuabili disgiuntamente) per le problematiche quotidiane; la facoltà di ricorrere al giudice opera in via sussidiaria e come "extrema ratio" della frattura nel procedimento decisionale avente ad oggetto importanti scelte familiari.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 181 Codice Civile

Cass. civ. n. 4676/2018

La realizzazione da parte di uno dei coniugi senza il consenso dell'altro su un fondo in comunione legale di uno o pių edifici costituisce atto eccedente l'ordinaria amministrazione di cui č possibile fare valere l'annullabilitā in giudizio.

Cass. civ. n. 9513/1991

L'art. 181 c.c., in tema di amministrazione dei beni della comunione legale fra coniugi, prevede l'emanazione di provvedimenti autorizzativi, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (art. 737 e ss. c.p.c.), al fine di superare il rifiuto di consenso che uno dei coniugi frapponga al compimento di atti di straordinaria amministrazione od alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti reali di godimento, e non č pertanto invocabile dal coniuge che, sostituendosi all'altro nell'azione nascente da un contratto preliminare, intenda conseguire ex art. 2932 c.c. una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso.

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