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Articolo 166 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Capacitā dell'inabilitato

Dispositivo dell'art. 166 Codice Civile

Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni [774], fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione [417], è necessaria l'assistenza del curatore già nominato [424]. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale [732 c.p.c.](1).

Note

(1) In linea con quanto previsto dal precedente art. 165 del c.c. in favore del curatore, anche nella disposizione in esame si consente all'inabilitato - previa assistenza del curatore, che interverrà necessariamente a pena di annullabilità - di contrarre matrimonio e stipulare le relative convenzioni matrimoniali.

Brocardi

Habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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