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Articolo 165 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Capacitā del minore

Dispositivo dell'art. 165 Codice Civile

(1)Il minore ammesso a contrarre matrimonio [84] è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90(2).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 46 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) L'articolo in esame, che si applica anche al minore ammesso a contrarre il matrimonio concordatario, troverà applicazione anche nel caso disciplinato espressamente dal successivo art. 166 del c.c. relativo alle donazioni.

Ratio Legis

"Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia", dicevano i romani: la norma in esame, però, consente la stipulazione di negozi familiari a contenuto patrimoniale purché vi partecipino i soggetti che ne devono risentire gli effetti, e con la necessaria presenza del curatore o dei genitori.

Brocardi

Habilis ad nuptias habilis ad pacta nuptialia

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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