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Articolo 101 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Matrimonio in imminente pericolo di vita

Dispositivo dell'art. 101 Codice Civile

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione [93] e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa [84, 86, 87 nn. 1, 2-4, 88](1).

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Note

(1) I casi per cui si può procedere a tale tipo di celebrazione riguardano un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità del matrimonio (tipicamente, una fase talmente avanzata di malattia che renderebbe imminente la morte di un soggetto). La falsa asserzione di tale circostanza costituisce una mera irregolarità della celebrazione e non incide sulla validità dello stesso.

Brocardi

Matrimonium in extremis

Spiegazione dell'art. 101 Codice Civile

La necessità della eccezionalissima celebrazione si potrebbe anche presentare mentre la pubblicazione è in corso, o dopo che, in seguito alla già eseguita pubblicazione, fossero state proposte opposizioni, o mentre perdurano le cause di sospensione di cui ai capoversi degli articoli 85 ed 88.
Nel primo caso, poiché il matrimonio in extremis si può celebrare anche senza pubblicazione, non potrebbe affatto ritardare l'eccezionalissima celebrazione la pubblicazione che ancora fosse in corso.
Nel caso di opposizioni, se queste fossero proposte per cause che non valgono ad impedire la celebrazione di detto matrimonio (impedimenti dispensabili) evidentemente non potrebbero avere importanza.
Se l'opposizione fosse proposta per impedimenti non suscettibili di dispensa, varrà la norma generale sancita nell'art. 112.

Soltanto nel caso in cui ritenga che l'impedimento esiste, l'ufficiale dello stato civile potrà rifiutarsi di procedere alla richiesta celebrazione. L'effetto che a norma dell'art. 104 deriva dall'opposizione, è meramente sospensivo; è giustificato da una ragione di opportuna cautela: non potrebbe, pertanto, valere quando la celebrazione del matrimonio fosse richiesta da un'impellente ragione d'urgenza.
Altrimenti ne conseguirebbe che una ragione di mera cautela potrebbe anche impedire in modo assoluto il matrimonio.
Del resto, chi ha proposto l'opposizione ben potrà, a matrimonio celebrato, proporre azione d' impugnazione.
Più grave è la questione ove si tratti di una causa di sospensione disposta direttamente dalla legge. Però, considerando che anche in detti casi la disposizione della legge ha meramente effetto sospensivo, e costituisce una cautela in relazione ad un impedimento che, a rigore di legge, non è ancora sorto, che potrà sorgere soltanto in seguito, si ritiene che non debba valere ad impedire la celebrazione che fosse urgente celebrare, data l'imminenza del pericolo di vita d'uno degli sposi; naturalmente però, nel caso di cui all'art. 85, l'ufficiale dello stato civile dovrà accertarsi che lo sposo interdicendo si trovi in stato di capacità naturale, che, cioè, sia in condizioni da poter prestare un valido consenso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

90 Tralasciandosi le modificazioni determinate soltanto dalla necessità di coordinare le norme di questa sezione con precedenti modificazioni, devesi rilevare che l'art. 101 del c.c. consente, a differenza dal progetto, il matrimonio in extremis, anche quando manchi prole vivente da legittimare. La legge civile si uniforma così a quella canonica e tutela importanti Interessi morali, che possono sussistere anche all'infuori del campo della legittimazione della prole naturale. E' rimasto immutato il capoverso dell'articolo, in quanto il testo del progetto, che stabilisce l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di far risultare dall'atto il modo in cui è stato accertato l'imminente pericolo di vita, è più rigoroso e dà quindi maggiori garanzie in confronto con l'altra formula proposta, secondo la quale sarebbe bastato che si fosse dato atto genericamente dell'accertamento del pericolo di vita.

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