(1)Il giudice [38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio(2).
(1)Il giudice [38, 51] può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto [330], quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio(2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 22568/2015
I provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330, 332 e 333 c.c., sono privi dei requisiti della decisorietà e definitività, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio. (Dichiara inammissibile regolamento competenza).Cass. civ. n. 11756/2010
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dall'art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.Cass. civ. n. 175/1988
La pendenza del procedimento, promosso dal genitore, dichiarato decaduto dalla potestà sul figlio minore, per essere reintegrato nella potestà medesima, non può interferire sugli atti della procedura di adozione di detto minore, resi sul presupposto di quella decadenza (nella specie, riguardo ad adozione ordinaria, nella disciplina previgente alla L. 4 maggio 1983, n. 184, manifestazione del consenso da parte del tutore e pronuncia del tribunale sostitutiva del mancato assenso del genitore), atteso che la reintegrazione nella potestà, che venga disposta in esito all'indicato procedimento, ha efficacia costitutiva, quindi ex nunc.
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