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Articolo 21 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Deliberazioni dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 21 Codice Civile

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità [18, 22] gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti [16].

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio [31 ss.] occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati [11].

Spiegazione dell'art. 21 Codice Civile

Come negli altri enti collettivi, vige il principio maggioritario, che tutela l'interesse del gruppo rispetto a quello dei singoli. Il metodo collegiale si estrinseca nel procedimento di voto in assemblea, all'uopo convocata, dopo opportuna discussione sui temi da affrontare, e votazione conclusiva. Si distingue tra quorum costitutivi (ossia di soci presenti, necessari per la regolare costituzione dell'assemblea) e quorum deliberativi (rappresentanti il numero di associati necessari alla valida approvazione della deliberazione). Ai fini della costituzione della prima convocazione assembleare, è necessario che si raggiunga la metà degli associati-votanti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione non è richiesto alcun quorum, al fine di ottenere una deliberazione valida con la semplice maggioranza. Il quorum deliberativo è rappresentato sempre dalla maggioranza dei voti espressi. Va detto però che talvolta gli enti optano per la facoltà loro riconosciuta di deroga ai detti quorum, che dovrà figurare nello statuto.

Per le decisioni più importanti sono richiesti quorum più elevati. Così, per la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto occorrono la presenza di almeno il 75% degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75% degli associati.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

49 L'art. 20 del c.c. regola la convocazione dell'assemblea delle associazioni. Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Nell'art. 21 del c.c. sono determinate le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'assemblea, mentre l'art. 22 del c.c. riflette le azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Massime relative all'art. 21 Codice Civile

Cass. civ. n. 13774/2014

Le deliberazioni dell'assemblea di un'associazione riconosciuta, ivi comprese quelle di approvazione del bilancio, non costituiscono mere dichiarazioni di scienza, né possono essere considerate come atti unilaterali ed interni, intesi a regolare rapporti intrasoggettivi, ma sono pur sempre atti in cui rileva la volontà posta alla base della formazione della singola deliberazione, sicché esse possono valere anche come ratifica di un atto posto in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 02/07/2008)

Cass. civ. n. 1408/1993

Per la deliberazione di scioglimento delle associazioni riconosciute, l'art. 21, terzo comma c.c. applicabile in via analogica anche alle associazioni non riconosciute, esige inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'assemblea.

Cass. civ. n. 432/1990

La validità della deliberazione dell'assemblea di un'associazione deve essere riscontrata con riferimento alla legge del tempo in cui viene adottata. Pertanto, nel caso di deliberazione di scioglimento dell'associazione e di devoluzione ad altri del suo patrimonio, che sia stata resa, nel vigore del vecchio codice di commercio, con la maggioranza prescritta dallo statuto, la sopravvenuta entrata in vigore dell'attuale codice civile non può spiegare effetti invalidanti, in relazione alla non corrispondenza di detta maggioranza con quella imposta dall'art. 21, terzo comma, c.c. (tre quarti degli associati), senza che rilevi la circostanza che l'indicata devoluzione patrimoniale abbia avuto attuazione con atti posti in essere nella vigenza del nuovo codice (e restando altresì ininfluenti, sulla validità della delibera, le questioni circa inefficacia di tale devoluzione, in quanto disposta in favore di ente non ancora riconosciuto dall'autorita governativa).

Cass. civ. n. 1756/1976

È giuridicamente inesistente l'organo collegiale di amministrazione di persone giuridiche (e giuridicamente inesistenti sono le sue deliberazioni) allorché la composizione di esso non sia conforme per il numero dei membri alle prescrizioni legislative e statutarie, per non essere stata detta composizione integrata (dagli amministratori rimasti in carica) con i membri mancanti, dovendo detto organo rimanere ininterrottamente costituito secondo la sua originaria struttura collegiale; di conseguenza gli atti e contratti posti in essere dal rappresentante dell'ente in esecuzione di una deliberazione inesistente in quanto adottata dall'organo collegiale illegalmente costituito sono radicalmente nulli, non convalidabili né ratificabili e insuscettibili di produrre effetti nei confronti delle parti contraenti.

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A. C. chiede
martedì 24/05/2022 - Abruzzo
“Vorrei un parere legale su uno statuto di una Associazione XXX.
Se è obbligatorio il voto segreto in base a quello Statuto non essendo ancora approvato il Regolamento.
Se il Regolamento può prevedere il voto di secondo livello, quello riportato da tutti i Presidenti di Club in modo palese.”
Consulenza legale i 30/05/2022
In merito alle associazioni e alle deliberazioni dell’assemblea dei soci, l’art. 21 del c.c., comma 1, recita: “Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.”
Dunque per qualsiasi tipo di deliberazione devono essere presenti almeno la metà degli associati e ognuno di questi ha diritto ha diritto di esprimere il proprio voto.
Nell’eventualità in cui alla prima convocazione l’assemblea non fosse validamente costituita, è prevista una maggioranza semplificata in seconda convocazione; la delibera sarà valida anche se assunta con la maggioranza degli associati intervenuti, a prescindere dal numero.

Al secondo comma dispone che per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tanto premesso, si deve evidenziare come il nostro ordinamento non descriva le modalità di voto che devono essere adottate dall'assemblea degli associati nell’adozione delle deliberazioni, che dovranno, pertanto, essere definite nello statuto.

Nel caso di specie, all’art. 11, comma 8, dello Statuto sono definite le modalità di voto per le deliberazioni del solo Congresso Distrettuale: “Per le elezioni a qualsiasi carica dell’associazione il voto deve essere segreto, per tutte le altre votazioni, il voto deve essere palese”.
Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni statutarie il voto segreto deve essere adottato nelle votazioni relative all’elezione di qualsiasi carica associativa; per tutte le altre deliberazioni del Congresso Distrettuale, invece, si dovrà procedere mediante voto palese.
Sarà poi il regolamento, nel momento in cui verrà approvato, a disciplinare le modalità operative di svolgimento delle votazioni, in ogni caso secondo le indicazioni già fornite dallo Statuto.

Non è disciplinata, al contrario, la modalità di votazione per l’assunzione delle deliberazioni nell’assemblea dei soci, che sarà libera e definita dal suo presidente (il Governatore); quantomeno fino all’assunzione di un regolamento in merito, oppure all’eventuale modifica dello Statuto in tal senso.

In relazione al secondo quesito, si fa presente che l’art. 11, comma 5, dello statuto prevede la partecipazione al Congresso Distrettuale da parte dei Club mediante un delegato ogni 25 soci (o frazione superiore a 12); nulla dispone sulla partecipazione obbligatoria dei Presidenti di Club.
Ogni Club avrà diritto ad eleggere o nominare i propri delegati, nelle modalità in cui il singolo Club ritiene più opportuna, oppure in conformità allo statuto o al regolamento del Club stesso.
I delegati dai Club, nella loro partecipazione al Congresso Distrettuale, dovranno sottostare alle modalità previste dallo Statuto, come sopra descritte.
Il regolamento, pertanto, non potrà disciplinare il voto all’interno dei Club, a cui dovrebbe seguire un voto palese “di secondo livello” dei Presidenti (n.d.r. delegati) nel Congresso Distrettuale.