Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3575 del 8 febbraio 2024

(4 massime)

(massima n. 1)

L'impossibilità per l'associato di partecipare ai lavori assembleari non costituisce tacita accettazione o rinuncia a contrastare gli effetti delle modifiche statutarie.

(massima n. 2)

In sede di approvazione del regolamento di un'associazione non riconosciuta che comporta una modificazione del suo statuto, il mancato rispetto dei quorum previsti dall'art. 21, comma 2, c.c. costituisce motivo di invalidità dell'atto, senza che la mera pubblicazione del suddetto regolamento sul sito web dell'associazione possa ritenersi idonea a consentire la partecipazione e l'accoglimento della proposta da parte degli aventi diritto.

(massima n. 3)

L'esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute, ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale. Ne deriva che l'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere prevista nello statuto dell'associazione.

(massima n. 4)

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto.

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