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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 05/07/2024]

Degli organi sociali

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
15.11 Art. 2538 - Assemblea

La nuova disciplina riafferma la centralità del voto pro capite ed introduce alcune eccezioni che non dovrebbero scalfire il principio. Il problema del voto plurimo riguarda i titolari di strumenti finanziari, per i quali valgono le previsioni statutarie, le persone giuridiche socie (cinque voti) e i soci imprenditori, ai quali l'atto costitutivo può attribuire voto plurimo in relazione alla intensità degli scambi mutualistici. Più precisamente a ciascuno non oltre il decimo dei voti in assemblea e complessivamente non più di un terzo dei voti in assemblea. Per facilitare la partecipazione (indiretta) del socio alle decisioni sociali è stato mantenuto il voto per corrispondenza.

Art. 2539 - Rappresentanza nell'assemblea

La norma vuole ridurre i limiti della rappresentanza del socio in assemblea, prevedendo la possibilità, per le cooperative che rinviano alla società per azioni, per il delegato di votare per dieci soci e la possibilità per il socio imprenditore di farsi rappresentare da parenti e affini collaboratori (così come è già previsto per talune cooperative agricole).

Art. 2540 - Assemblee separate

Si è ritenuto che le assemblee separate, nonostante la formulazione letterale della legge delega., possano essere previste e disciplinate anche per le cooperative riconosciute. La disciplina proposta è quindi di carattere generale e rappresenta un tentativo di razionalizzazione di quella vigente.

Art. 2541 – Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

La norma costituisce un completamento della disciplina generale degli strumenti finanziari. Essa prevede una articolata organizzazione delle varie categorie in assemblee speciali e la nomina di un rappresentante comune.

Art. 2542 - Consiglio di amministrazione

Si propone comunque di prevedere che solo la maggioranza degli amministratori siano soci cooperatori e che nelle cooperative modellate sulla s.p.a. siano stabiliti limiti ( tre mandati ) alla rieleggibilità degli amministratori. Si prevede altresì che i possessori di strumenti finanziari partecipativi possano eleggere fino ad un terzo degli amministratori.

Art. 2543 - Organo di controllo

Si prevede la possibilità, fortemente innovativa, di attribuire il diritto di voto per la elezione dell'organo di controllo in relazione al capitale o agli scambi mutualistici. Si riserva la nomina di un terzo dei membri ai possessori di strumenti finanziari, anche non partecipativi.

Art. 2544 – Modelli di amministrazione

La norma prevede , qualunque sia il modello di amministrazione adottato, che le più importanti decisioni relative alla ammissione ed esclusione dei soci e quelle relative ai rapporti mutualistici non possano essere oggetto di delega. Sono poi previste disposizioni particolari per la ipotesi di amministrazione c.d. dualistica per regolamentare i poteri di elezione spettanti ai possessori di strumenti finanziari; e per la ipotesi di amministrazione cd. monista, circa la elezione ed i poteri degli amministratori nominati dai possessori di strumenti finanziari.

Art. 2545 – Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

La norma ripropone con qualche ritocco la analoga disposizione della legge n. 59 del 1992. Vale la pena di precisare che essa riguarda tutte le cooperative non solo quelle a mutualità prevalente.

Art. 2545-bis – Diritti dei soci

Per le sole cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni (nelle cooperative s.r.l. i poteri dei soci sono quelli piuttosto ampi previsti per tale tipo di società) è previsto un diritto di esame del libro adunanze amministratori, spettante ai soci che rappresentino un decimo del capitale ed esercitabile da un rappresentante anche eventualmente tramite professionisti di fiducia.

Art. 2545-ter - Riserve indivisibili

Si è previsto un meccanismo di garanzia sull'utilizzazione delle riserve indivisibili, che opera attraverso la tassativa elencazione dei casi in cui esse possono essere utilizzate per la copertura di perdite di esercizio, esplicitando la natura solo sussidiaria dell'utilizzazione, una volta imputate eventuali altre e diverse riserve costituite per gli aumenti di capitale o vincolate sino allo scioglimento della società.

Art. 2545-quater - Riserva legali statutarie e volontarie

Per comprendere il senso di questa norma occorre premettere che per le cooperative riconosciute continueranno a valere le regole tradizionali della non lucratività consistenti nel divieto di distribuzione di dividendi superiori ai limiti di legge e in quello di distribuzione di tutte le riserve delle tra i soci. Ciò premesso si pone la necessità di una disciplina generale valevole quindi soprattutto per le cooperative diverse dalle riconosciute come nel sistema vigente accade per le cooperative c.d. "neutre" del codice civile. Si è stabilito innanzitutto di prevedere (soprattutto per le cooperative diverse da quelle riconosciute) un obbligo di accantonamento a riserva legale pari al trenta per cento degli utili netti annuali, e un limite alla ripartibilità fra i soci per la riserva legale e per le riserve statutariamente indivisibili. E' stato mantenuto l'obbligo di devoluzione ai Fondi mutualistici della quota di utili di esercizio determinata dalle leggi speciali. Accantonate le quote destinate a riserva legale e ai Fondi, l'assemblea determinerà la destinazione degli utili nel rispetto del successivo art. 38. E' affidata a previsioni statutarie la destinazione degli utili eccedenti le destinazioni obbligatorie (riserva legale e fondi).

Art. 2545-quinquies – Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

Per le cooperative diverse dalle riconosciute si è voluto innanzitutto stabilire – in conformità ad un orientamento interpretativo oggi esistente fondato sulla lettura sistematica dell'art. 2518 del c.c., secondo comma, n. 9 – che l'atto costitutivo determina le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i cooperatori. Si è poi introdotto un limite sostanziale alla distribuzione degli utili e alla divisione delle riserve in relazione a particolari situazioni finanziarie della società, per evitare che, soprattutto nelle cooperative diverse dalle riconosciute, il principio della porta aperta "in uscita " accompagnato alla rimozione dei principali limiti alla lucratività soggettiva possa determinare esodi in massa nelle situazioni di prosperità o nella imminenza di situazioni di crisi. Sono state poi previste diverse tecniche di "distribuzione " delle riserve divisibili ai soci (nei casi in cui ciò possa accadere) essenzialmente attraverso la attribuzione ai soci di strumenti di finanziamento o attraverso l'aumento (gratuito) della partecipazione sociale. E' stata infine introdotta la regola che in caso di liquidazione della quota al socio le riserve divisibili possano essere attribuite ai soci mediante strumenti finanziari trasferibili.

Art. 2545-sexies - Ristorni

Si è scelta una versione sintetica della norma, con un rinvio a disciplina statutaria e con la esclusione di previsioni di legge che configurassero il ristorno come una pretesa assoluta o un diritto soggettivo dei cooperatori. Invero, un ipotetico diritto a condizioni di favore (risparmio di spesa o aumento di retribuzione) potrebbe porsi in contrasto con la protezione dell'interesse sociale e potrebbe indurre i soci a porsi in posizione di alterità o di antagonismo rispetto alla cooperativa. Per una corretta attuazione della politica del ristorno è stato previsto un minimo di distinzione contabile tra dati relativi alla attività con i soci e dati afferenti alla attività con i terzi. Infine, è stata consentita la corresponsione di ristorni mediante aumento di capitale o attribuzione di strumenti finanziari.

Art. 2545-septies - Gruppo cooperativo paritetico

E' stato espressamente previsto che la singola cooperativa possa recedere dal contratto di gruppo quando l'adesione ad esso influisca negativamente sugli scambi mutualistici.