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Articolo 2545 quinquies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

Dispositivo dell'art. 2545 quinquies Codice Civile

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari(1).

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a)l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;

b)mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati(2).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 30 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(2) Comma aggiunto dall'art. 30 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

Massime relative all'art. 2545 quinquies Codice Civile

Cass. civ. n. 5599/2005

In tema di societā cooperative, la corresponsione di una quota degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; prevista dall'art. 2536 c.c. e ribadita dall'art. 11, comma quarto, della legge n. 59 del 1992 (che ha fissato nel tre per cento la suddetta quota annuale) costituisce un obbligo per tutte le societā cooperative, senza che la previsione del comma primo del citato art. 11 (secondo il quale le cooperative inottemperanti decadono dai benefici fiscali e d'altra natura) valga a trasformare il suddetto obbligo generalizzato in un obbligo rivolto solo alle cooperative Ģbeneficiateģ o, addirittura, in un onere da assolvere per poter fruire di benefici, posto che la suddetta previsione di decadenza č solo un modo per rafforzare l'obbligo generalizzato di cui sopra e non č intesa ad attribuire ad esso una portata riduttiva.

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