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Articolo 99 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Modalitą di funzionamento della banca dati nazionale unica

Dispositivo dell'art. 99 Codice antimafia

1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.

  1. a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215));
  2. b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215));
  3. c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215));
  4. d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215));
  5. e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215));
  6. f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215))(1).

1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371 bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del presente codice. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5(2).

2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2, comma 9, lettera b) del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 2, comma 9, lettera b) del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

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