1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 99, da:
- a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
- b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- c) gli ordini professionali;
- c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.