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Articolo 51 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

Dispositivo dell'art. 51 bis Codice antimafia

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34 bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo a quello della loro esecuzione, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993(1).

1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione(1).

Note

(1) Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera i)) la modifica dell'art. 51-bis, comma 1 e l'introduzione del comma 1-bis all'art. 51-bis.

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