L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.
Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)
Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 (1), l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa [123bis, 129 disp. att.].
Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio (2).
La riserva non può più farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello.
(1) Gli articoli menzionati disciplinano le sentenze di condanna generica, pronunciate quando sia accertato l'an ma non il quantum, con condanna eventuale al pagamento di una provvisionale nei limiti in cui sia raggiunta la prova (art. 278 del c.p.c.), e le sentenze che non definiscono il giudizio, decidendo su questioni di giurisdizione o di competenza (art. 279 del c.p.c., secondo comma, n. 4).
(2) Le alternative concesse alle parti sono proporre appello immediato contro la sentenza non definitiva o differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente.
La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato. Tuttavia, la riserva cade, anche se fatta tempestivamente, quando un'altra parte del giudizio propone appello avverso la sentenza non definitiva.
Lo scopo della norma è quello di concentrare in un unico giudizio d'appello le impugnazioni contro le sentenze pronunciate nel medesimo giudizio di primo grado.