Salvi i casi previsti dalla legge (1), il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (2). Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (3).
(1) In virtù del principio dispositivo sono le parti a proporre al giudice gli elementi di prova su cui basare il proprio convincimento. E' bene precisare che la legge prevede ipotesi eccezionali, in cui il giudice dispone ex officio mezzi di prova, come nel caso degli artt. 117 (interrogatorio non formale delle parti), 118 (ispezione di persone e di cose), 213 (richiesta di informazioni alla P.A.), 257 (assunzione di nuovi testimoni), 421, 442 (poteri istruttori del giudice in controversie di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie), 714 (poteri istruttori nei procedimenti di interdizione o inabilitazione).
(2) L'articolo in esame è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Con tale nuova formulazione viene conferito al giudice il potere di ritenere provati, accanto ai fatti notori, anche quelli che non sono stati specificamente contestati dalla controparte nè direttamente nè indirettamente. La ratio di tale riforma è dettata dall'esigenza di attuare il disposto normativo di cui agli artt. 2697-2698 c.c. che impongono a chi voglia far valere un fatto in giudizio di provarne i fatti che ne sono a fondamento: è il principio dell'onere della prova.
(3) In conformità al divieto per il giudice di far ricorso alla propria scienza privata, quest'ultimo può porre a fondamento della decisione i c.d. fatti notori, che le parti non hanno bisogno di provare in quanto si tratta di nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Relativamente ai fatti notori, è oggetto di discussione il fatto della necessità o meno della loro allegazione, specie se fatti secondari, perché in giurisprudenza non è pacifico che il giudice abbia piena discrezionalità in merito. Un esempio classico di fatto notorio è la svalutazione monetaria.
Tra i fatti notori sono incluse anche le ipotesi di notorietà ristretta ovvero circostanze comunemente note nel luogo ove abitano le parti ed il giudice, mentre sono escluse le nozioni tecniche, salvo che siano mediamente conosciute.
La norma in commento costituisce un'applicazione del principio dispositivo in virtù del quale spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova utili ai fini della decisione ed il giudice non può attingere al di fuori del processo la conoscenza dei fatti da accertare, prescindendo dalle prove ritualmente acquisite nel corso dello stesso.
Il limite che incontrano le parti coincide con il potere direttivo riconosciuto al giudice, il quale può escludere le prove superflue, indicare alle parti le lacune probatorie da colmare, e può intervenire nell'indagine istruttoria disponendo d'ufficio i mezzi istruttori che la legge mette a sua disposizione. Quanto detto non si applica nei procedimenti c.d. speciali, nei quali c'è una forte attenuazione del principio dispositivo e delle garanzie processuali delle parti per una maggiore celerità di giudizio.