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Dispositivo dell'art. 339 Codice di Procedura Civile
Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114 (1).
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (2).
Note
(1) Le sentenze inappellabili per legge o per accordo tra le parti.
Esempi del primo tipo sono le sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro, o in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non superiore a euro 25,82; le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 del c.p.c.; le sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 114 del c.p.c.; le sentenze che si pronunciano sulla nullità del lodo arbitrale.
Sono inappellabili per accordo delle parti, le sentenze del tribunale che le parti decidano di impugnare direttamente in cassazione (c.d. ricorso per saltum): in tal caso, il ricorso può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 del c.p.c.).
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 40/2006, che ha reso appellabile davanti al tribunale (per motivi specifici) la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c. Si tratta di una impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposta solo:
- per violazione delle norme sul procedimento, ad esempio motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza;
- per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, intendendosi con questi ultimi le regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato.
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Sabrina A., martedì 12 marzo 2013, chiede:
Ho sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per inappellabilità di una sentenza pubblicata nel 2008 che decideva sull'opposizione agli atti esecutivi. Vorrei sapere se tale eccezione (di inammissibilità appello per inappellabilità sentenza impugnata) è rilevabile d'ufficio o meno. Grazie