Testi per approfondire questo articolo

Impugnazioni e filtro in appello

Pagine: 350
Data di pubblicazione: aprile 2013
Prezzo: 56,00 -10% 50,40 €
Categorie: Appello

L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €

Art. precedente Art. successivo

Articolo 339

Codice di Procedura Civile

Appellabilità delle sentenze

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Dispositivo dell'art. 339 Codice di Procedura Civile

Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360, secondo comma.
È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'articolo 114 (1).
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (2).

Note

(1) Le sentenze inappellabili per legge o per accordo tra le parti.
Esempi del primo tipo sono le sentenze che hanno deciso una controversia individuale di lavoro, o in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non superiore a euro 25,82; le sentenze che decidono l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 618 del c.p.c.; le sentenze pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 114 del c.p.c.; le sentenze che si pronunciano sulla nullità del lodo arbitrale.
Sono inappellabili per accordo delle parti, le sentenze del tribunale che le parti decidano di impugnare direttamente in cassazione (c.d. ricorso per saltum): in tal caso, il ricorso può proporsi solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 del c.p.c.).

(2) Comma così modificato dal d.lgs. 40/2006, che ha reso appellabile davanti al tribunale (per motivi specifici) la sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità ex art. 113, secondo comma, c.p.c. Si tratta di una impugnazione a critica vincolata, in quanto può essere proposta solo:
- per violazione delle norme sul procedimento, ad esempio motivi attinenti alla giurisdizione o alla competenza;
- per violazione di norme costituzionali o comunitarie e dei principi regolatori della materia, intendendosi con questi ultimi le regole fondamentali del rapporto dedotto in giudizio ricavato dal complesso delle norme con le quali il legislatore lo ha disciplinato.


Quesiti degli utenti che hanno ricevuto risposta dalla redazione di Brocardi.it

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Quesito numero 7686
Sabrina A., martedì 12 marzo 2013, chiede:
Ho sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per inappellabilità di una sentenza pubblicata nel 2008 che decideva sull'opposizione agli atti esecutivi. Vorrei sapere se tale eccezione (di inammissibilità appello per inappellabilità sentenza impugnata) è rilevabile d'ufficio o meno. Grazie
Risposta della redazione di Brocardi.it al quesito N°7686:
L'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza impugnata può essere rilevata d'ufficio sia dal giudice d'appello che dalla Corte di cassazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 382 del c.p.c..
In tal senso si veda la sentenza della Suprema corte del 21 novembre 2001, n. 14725, attinente proprio ad una pronuncia di opposizione agli atti esecutivi emessa dal giudice di pace e appellata al tribunale, che aveva deciso nel merito. La Cassazione ha stabilito in quel caso che la decisione del tribunale non poteva essere resa, in quanto la sentenza del giudice di pace non avrebbe potuto essere impugnata mediante appello, ma semmai con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Infatti, non è impugnabile con i mezzi ordinari la sentenza resa nella materia dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 618, secondo comma, c.p.c.). Nella sentenza si legge: "Il tribunale di Roma, al quale con l'impugnazione, era stata devoluta la questione della regolarità della sottoscrizione dell'atto di precetto, non poteva essere investito dell'appello sulla questione riguardante la regolarità formale dell'atto di precetto e, quindi, avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile e non pronunciarsi in merito ad essa.
L'inammissibilità dell'appello può essere rilevata d'ufficio anche in questa sede di legittimità, in quanto attiene ad un presupposto dell'impugnazione
".


Tag: Appello, sentenza inappellabile
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