Testi per approfondire questo articolo

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)

L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione
Il giudizio civile di Cassazione

Editore: Giuffrè
Collana: Pratica giuridica. II serie
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 95,00 -10% 85,50 €
Categorie: Cassazione

Art. precedente Art. successivo

Articolo 382

Codice di Procedura Civile

Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

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Dispositivo dell'art. 382 Codice di Procedura Civile

La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente (1).
Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa (2).
Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito (3).

Note

(1) La questione di giurisdizione può essere decisa in seguito alla proposizione di un regolamento di giurisdizione ex art. 41 ovvero in seguito alla proposizione di un ricorso fondato su motivi di giurisdizione ex art. 360, n. 1: in entrambi i casi la Corte pronuncia a Sezione Unite [v. 374], determinando in via definitiva il giudice che deve essere investito della causa. Dinanzi a tale giudice le parti devono procedere alla riassunzione del processo entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, pena l'estinzione del processo stesso ex art. 307, 3° comma.

(2) La Corte statuisce sulla competenza in sede di regolamento di competenza [v. 47] o in sede di ricorso ex art. 360, n. 1. Non è più possibile, invece, che la Corte rilevi d'ufficio l'incompetenza del giudice di merito, atteso che il nuovo art. 38 limita la rilevabilità della stessa incompetenza per materia e per territorio inderogabile entro la prima udienza di trattazione, mentre la disciplina previgente ne consentiva la rilevabilità in ogni stato e grado del processo.

(3) Le ipotesi di cassazione senza rinvio costituiscono un numerus clausus per cui la scelta di cassare con o senza rinvio non è frutto di un potere discrezionale della Corte, ma conseguenza della necessità di adeguarsi a precise scelte legislative in materia.
In particolare, la Corte può cassare senza rinvio nei soli tre casi contemplati dalla norma in esame: a) quando riscontri un difetto assoluto di giurisdizione, ossia l'impossibilità di chiedere tutela giurisdizionale dinanzi a qualsiasi giudice; b) quando vi sia una improponibilità della domanda ossia la mancanza originaria dei presupposti o delle condizioni dell'azione (es.: legittimazione ad agire o legittimazione ad essere convenuti); c) in caso di improseguibilità del giudizio, espressione con la quale si vuole intendere tutte quelle ipotesi in cui il giudizio pur potendo essere iniziato non può essere proseguito (l'ipotesi tipica è quella dell'omesso rilievo dell'intempestività dell'appello da parte del giudice di secondo grado).


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