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Articolo 702 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Appello

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 702 quater Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 ter produce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione(1). Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili(2) ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.]

Note

(1) L'appello va introdotto con atto di citazione e si conclude con sentenza, in ragione del fatto che trovano applicazione le norme ordinarie che disciplinano il mezzo di impugnazione dell'appello.
Il termine per proporre appello avverso l'ordinanza che conclude il rito sommario è pari a trenta giorni che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione della stessa ordinanza. Nel caso in cui l'ordinanza non venga né notificata né comunicata l'opinione dottrinale prevalente ritiene che si debba applicare il termine lungo di cui all'art. 327 decorrente dalla sua pubblicazione.
(2) Si precisa che ai sensi del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito poi nella l. 11 agosto 2012, n. 143, la parola "rilevanti" è stata sostituita con "indispensabili".

Spiegazione dell'art. 702 quater Codice di procedura civile

La norma in esame ammette espressamente l'appellabilità delle ordinanze emanate all'esito del procedimento sommario ex art. 702 ter del c.p.c..
Il termine per la proposizione dell'eventuale gravame è fissato in 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza; in mancanza di essi, rimarrà operante il termine semestrale di cui al primo comma dell’art. 327 del c.p.c..
Nessuna disposizione viene dettata circa la forma che deve avere l'atto introduttivo dell'appello, se ricorso o citazione, anche se l'espressa previsione di un termine per l’appello sembrerebbe far ritenere che l'atto introduttivo ed il conseguente procedimento debbano seguire la disciplina ordinaria della citazione a udienza fissa.

E’ sempre possibile, nel corso del procedimento d’appello regolato da questa norma, avanzare istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 comma secondo c.p.c., purchè ovviamente ne sussistano i gravi motivi, individuabili sia nel fumus (inteso come rilevante probabilità della riforma della decisione appellata in conseguenza della manifesta erroneità delle statuizioni o per palesi errori logici o giuridici) sia nel periculum, ovvero nel rischio che a seguito dell'esecuzione della sentenza il diritto controverso possa rimanere irrimediabilmente pregiudicato.

In due soli casi sono ammessi nel corso del giudizio di appello nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, e precisamente:
  1. se il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione;
  2. se la parte dimostri di non averli potuti proporre nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
La parte interessata all'acquisizione dei nuovi documenti deve allegarli agli atti introduttivi del giudizio di secondo grado, evidenziandone l'indispensabilità ai fini della decisione della causa e le ragioni della mancata produzione in sede primo grado.
Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi di prova ad uno dei componenti del collegio stesso.

Occorre infine rilevare che al procedimento di appello proposto ai sensi della norma in esame non si applica il disposto di cui al primo comma dell’art. 348 bis del c.p.c., relativo al c..d. filtro in appello, e ciò per espressa previsione del secondo comma, lett. b) dello stesso art. 348 bis.

Massime relative all'art. 702 quater Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 30850/2019

L'errato "nomen juris" di sentenza attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta (o rigettata) una domanda proposta ai sensi degli artt. 702-bis e ss. c.p.c., all'esito di un giudizio interamente svoltosi secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, senza che risulti una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, non comporta l'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., restando comunque l'appello soggetto al regime suo proprio di cui all'art. 702-quater c.p.c.

Cass. civ. n. 24379/2019

L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., conclusiva del giudizio sommario, può essere proposta esclusivamente nella forma ordinaria dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge l'adozione del rito sommario per il secondo grado di giudizio; pertanto, ove l'appello sia stato introdotto con ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c.

Cass. civ. n. 29506/2018

Nel vigore dell'art. 19 del d.l.vo n. 150 del 2011, così come modificato dall'art. 27 comma 1, lett. f) del d.l.vo n. 142 del 2015, l'appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un "overrulling" processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell'affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l'appello secondo il regime dell'art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Cass. civ. n. 16893/2018

L'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine "breve" di cui all'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo.

Cass. civ. n. 14478/2018

In tema di procedimento sommario di cognizione, non è applicabile, limitatamente all'appello, l'art. 327, comma 1, c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima.

Cass. civ. n. 11331/2017

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell’art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte.

Cass. civ. n. 7401/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702-quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione.

Cass. civ. n. 5840/2017

Nel procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza di rigetto della domanda è, al pari di quella di accoglimento, appellabile ex art. 702 quater c.p.c., nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, della sua comunicazione di cancelleria, stante la loro equiparazione ai fini della produzione degli effetti della cosa giudicata, ai sensi del cit. art. 702 quater.

Cass. civ. n. 22387/2015

Nel procedimento sommario di cognizione, anche l'ordinanza di rigetto della domanda è appellabile ex art. 702 quater c.p.c., il cui richiamo al comma 6 dell'art. 702 ter c.p.c. va letto in continuità col comma 5, quest'ultimo riferito sia all'accoglimento che al rigetto, essendo peraltro contraria ai principi di eguaglianza, ragionevolezza e difesa un'appellabilità "secundum eventum litis".

Cass. civ. n. 26326/2014

L'appello, proposto ex art. 702 quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata.

Cass. civ. n. 7258/2014

La pronuncia del tribunale che dichiara inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale non è impugnabile per cassazione, ma è appellabile ai sensi dell'art. 702 quater cod. proc. civ. in quanto tale norma ammette l'appello avverso le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter, sesto comma, cod. proc. civ. che, a sua volta, si riferisce all'ordinanza di cui al quinto comma dello stesso articolo, pronunciata in tutti i casi in cui il giudice «non provvede ai sensi dei commi precedenti» e, dunque, contenente la regola generale nella quale rientra anche la statuizione d'inammissibilità per tardività della domanda.

Cass. civ. n. 11465/2013

In tema di procedimento sommario di cognizione, l'art. 702 quater disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata), analogo a quello disciplinato dall'art. 345, secondo comma, c.p.c. Ne consegue che tale impugnazione va proposta alla corte d'appello e non al tribunale in sede collegiale.

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Emilano V. chiede
giovedì 15/11/2018 - Lazio
“VORREI SAPERE SE AVVERSO LA SENTENZA EX art 702 quater della Corte di appello e' possibile impugnare per ricorso di Cassazione e se si con quali termini , trattandosi di un procedimento sommario di cognizione "ordinario" del cod. proc. civ. e non " speciale".
quindi 60 termine breve in caso di notifica e 6 mesi termine lungo dalla pubblicazione?
Altro quesito nel quesito che tipo di violazione e' quella della Corte di Appello impugnata da controparte a seguito di rigetto con ordinanza 702 bis, che non ha mutato il rito perché la controversia investiva una proposta di acquisto di un immobile e a nostro giudizio verteva sulla non "pronta soluzione" di interpretazione dell'avvenuto recesso, necessitando prove ( unica da noi richiesta era acquisizione delibera assembleare assenza spese) piene tipiche di un processo ordinario?”
Consulenza legale i 28/11/2018
La risposta al primo dei quesiti posti discende dall’esame della struttura e della disciplina del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. del c.p.c.
Appare infatti evidente la natura bifasica del procedimento in esame, caratterizzato da una prima fase a trattazione sommaria e da una seconda fase, introdotta con atto di appello, a cognizione piena.
Come evidenziato dalla Cassazione, infatti, l’art. 702 quater del c.p.c. disciplina un mezzo di impugnazione che ha natura di appello (e non di reclamo cautelare), la cui mancata proposizione comporta il passaggio in giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 702 bis c.p.c., prefigurando un procedimento con pienezza sia di cognizione (come in primo grado) che di istruttoria (a differenza del primo grado, ove è semplificata).
Ne consegue - pur nel silenzio del codice - che il provvedimento conclusivo del giudizio di appello, avente forma e natura di sentenza, sarà ricorribile per cassazione nei termini ordinari.

Quanto alla seconda questione sollevata, a nostro parere non sussiste il lamentato vizio di violazione di legge. Non è censurabile la motivazione della Corte di Appello, che ha ritenuto corretta la valutazione, operata dal giudice della fase sommaria di primo grado, di applicabilità del rito ex art. 702 bis c.p.c., potendo la causa essere decisa sulla base di un’istruttoria sommaria, sulla sola base dei documenti prodotti.
Da parte sua, la Corte di Appello ha deciso sulla base degli ulteriori documenti prodotti in secondo grado, come del resto consentito dall’art. 702 quater c.p.c., comma 2, ai sensi del quale sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, oltre che quando la parte dimostri di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile.
Tale possibilità è, del resto, coerente con la segnalata natura bifasica del procedimento in esame.