Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5925 del 24 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 2909 c.c., il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, entro i limiti oggettivi dati dai suoi elementi costitutivi, ovvero della causa petendi, intesa come titolo dell'azione proposta e del bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato), a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato); entro tali limiti, l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione, e comunque, esplicitamente investite dalla decisione, ma anche le questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, tuttavia, un presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione stessa, restando salva ed impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato; l'interpretazione di esso è assimilabile all'interpretazione delle norme giuridiche, cosicché essa può essere effettuata dalla Corte di cassazione anche d'ufficio e l'erronea interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata sotto il profilo della violazione di norme di diritto.

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