Testi per approfondire questo articolo

Sull'unità della giurisdizione

Data di pubblicazione: maggio 2011
Prezzo: 18 -10%18 €
Categorie: Giurisdizione

Il volume raccoglie gli atti dell’incontro di studio «Sull’unità della giurisdizione», in ricordo di Franco Cipriani. L’iniziativa ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla «strumentalità dell’azione» all’effettiva realizzazione e tutela delle situazioni soggettive di natura sostanziale, che non può non investire l’assetto della giurisdizione affinché sia pienamente funzionale a tale... (continua)

La giurisdizione. Dizionario del riparto

Editore: Zanichelli
Pagine: 808
Data di pubblicazione: luglio 2010
Prezzo: 98 -10%98 €
Categorie: Giurisdizione

Fino a ieri i rapporti fra giudice ordinario, giudice amministrativo, giudice contabile e altre giurisdizioni (in essa inclusa quella per le controversie sportive) erano basati su due cardini: da un lato, l'individuazione del giudice era basata sulla differenza ontologica (diritto-interesse; attività svolta nell'ambito di un ente pubblico o privato; diritto-interesse irrilevante per il diritto) delle situazioni giuridiche dedotte nel giudizio e, dall'altro lato, vi era un'assoluta... (continua)

La translatio iudicii

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: maggio 2010
Prezzo: 20 -10%20 €
Categorie: Giurisdizione

La translatio iudicii per difetto di giurisdizione è l'importante novità introdotta dalla riforma del processo civile del 2009 sicché oggi lo sbaglio compiuto dall'attore nella scelta del giudice fornito di giurisdizione può essere rimediata e non rivelarsi un pregiudizio irreparabile.Il volume analizza sia la translatio iudicii per incompetenza, già disciplinata dal codice di procedura civile sia la translatio iudicii per difetto di giurisdizione e... (continua)

La giurisdizione nell'esperienza giurisprudenziale contemporanea

Editore: Giuffrè
Collana: Dialettica,diritto e processo
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 32 -10%32 €
Categorie: Giurisdizione

Sommario

LIMITI DELLA GIURISDIZIONE NELLE CONTROVERSIE TRANSNAZIONALI: Introduzione (di R. Martino) - Rinvio alla competenza territoriale e fori esorbitanti (di R. Martino) - Compatibilità del sistema europeo di giurisdizione con la dottrina del Forum non conveniens (di R. Martino) - LIMITI INTERNI DELLA GIURISDIZIONE: Introduzione (di A. Panzarola) - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo nella giurisprudenza (di A. Panzarola) -... (continua)


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Dispositivo dell'art. 38 Codice di Procedura Civile

L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsadi risposta tempestivamente depositata(2). L’eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.
Fuori dei casi previsti dall'articolo 28, quando le parti costituite aderiscono all'indicazione del giudice competente, la competenza del giudice indicato rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione della stessa dal ruolo [disp. att. 125] (3) (4).
L'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183.
Le questioni di cui ai commi precedenti sono decise, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni (5).

Note

(2) Così modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

(3) L'incompetenza de qua è detta relativa, in quanto se non fatta oggetto di tempestiva e circostanziata eccezione del convenuto, si verifica una deroga tacita alla competenza, non più modificabile, neanche al momento di un eventuale intervento in causa di un terzo. In caso di litisconsorzio, se vi sono litisconsorti necessari [v. 102] e uno solo di essi ne fa eccezione, anche se gli altri sono contumaci, questa non potrà avere effetto neanche nei confronti del primo (diversamente, invece, in caso di litisconsorzio facoltativo [v. 103]).

(4) Il provvedimento con il quale il giudice, intervenuto l'accordo delle parti sull'indicazione del giudice competente, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice indicato, ha la forma dell'ordinanza con natura ordinatoria e non decisoria, quindi non impugnabile. Infatti il giudice rimettente con tale ordinanza, a differenza che nel rito del lavoro, non può statuire sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, a ciò provvedendo il giudice cui compete il provvedimento definitivo.

(5) Questa regola, introdotta con la novella ex l. 26-11-1990, n. 353, risponde allo scopo di arrivare ad una sollecita risoluzione della questione, senza dilungarsi in indagini istruttorie. La decisione, proprio per la sua sommarietà, non pregiudica in nulla la decisione di merito.


Ratio Legis

La norma, così come riformata, ha la funzione di assicurare un corretto svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari, imponendo il rispetto delle regole prefissate, ma con la giusta elasticità, permettendo in certi casi ad una causa, pur instaurata davanti ad un giudice incompetente, di arrivare ad una definitiva conclusione.

Quesiti degli utenti

Quesito numero 2588
Gianluca, domenica 27 febbraio 2011 , chiede:

Sappiamo che la derogabilità della competenza per territorio è possibile per accordo esplicito (art.29) o implicito (mancata eccezione o adesione all'indicazione del giudice indicato dal convenuto che eccepisce)...
La competenza per materia e valore è derogabile di fatto se non c'è eccezione nè rilievo d'ufficio entro la prima udienza? La sentenza che ne scaturirà deve essere considerata nulla? Quindi idonea a passare in giudicato se non impugnata?
Grazie in anticipo.


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°2588 del martedì 1 marzo 2011 :

 

Il valore della causa, ai fini della competenza si determina dalla domanda art. 10 del c.p.c.. La relativa eccezione, rilevabile anche d’ufficio, non può essere sollevata oltre la prima udienza di trattazione. Identicamente per l’eccezione relativa alla competenza per materia. Entrambe sono eccezioni di natura processuale e qualora non siano sollevate o rilevate d'ufficio in tempo utile, sulla questione di competenza si forma il giudicato qualificabile come interno, con la conseguenza che la ritenuta incompetenza del giudice non è più contestabile e rimane definitivamente stabilita. Non si determina alcuna causa di nullità della sentenza che statuisce in via definitiva sul merito.


Quesito numero 4879
Diego, giovedì 19 gennaio 2012 , chiede:

Quindi se l'attore si rivolgesse al tribunale anzichè al GDP per una causa di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, e l'incompetenza non fosse rilevata nè d'ufficio nè dalla parte, il tribunale sarebbe comunque competente? 


Risposta della redazione di Brocardi.it, al quesito N°4879 del giovedì 26 gennaio 2012 :

L'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio, deve essere eccepita o rilevata anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 38 del c.p.c.,primo comma, non oltre la prima udienza di trattazione. In difetto, ne consegue che diviene insindacabile ed irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi a cui l'incompetenza non sia stata eccepita o rilevata. L'omesso tempestivo rilievo della questione di competenza, infatti, comporta che la causa resti radicata davanti al giudice adito, non potendo questi dichiarare l'improponibilità della domanda perchè introdotta davanti ad un giudice privo di competenza.

 Quindi, qualora ci si rivolgesse al Tribunale e non al Giudice di Pace, la causa rimarrebbe radicata dinanzi al Tribunale se l'incompetenza non venisse eccepita nei termini di legge. 



Tag: incompetenza
Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse.